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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14805/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deducendo l’omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento esecutivo relativo a IRPEF 2009. L’Amministrazione, assumendo anche le difese dell’agente della riscossione, aveva sostenuto che il ricorso fosse inammissibile perché diretto in realtà contro vizi dell’avviso di accertamento, che era stato invece ritualmente notificato presso il domicilio fiscale della contribuente in San Severino Lucano, all’indirizzo risultante dalle dichiarazioni dei redditi, con consegna a persona qualificatasi come incaricata e successivo avviso di ricevimento. La CTR aveva ritenuto la notifica inesistente perché effettuata nel vecchio domicilio fiscale e perché la contribuente non ne avrebbe avuto conoscenza, valorizzando il diverso indirizzo di Policoro indicato in precedenti atti difensivi e affermando che il luogo di notifica era disabitato. Con unico motivo di ricorso l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 L. n. 890/1982, sostenendo che la notifica andasse considerata valida in quanto eseguita nel domicilio fiscale dichiarato e che non poteva attribuirsi efficacia a una pretesa elezione di domicilio compiuta in un comune diverso da quello del domicilio fiscale e comunque con modalità non conformi alla disciplina tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha chiarito che, in tema di notificazione degli atti tributari, rileva il domicilio fiscale del contribuente e che, se il contribuente indica nella dichiarazione dei redditi il proprio domicilio e l’indirizzo, l’Amministrazione può notificare validamente presso tale indirizzo, senza obbligo di verificarne l’attualità o l’esattezza. Ha inoltre affermato che l’elezione di domicilio in atti diversi dalla dichiarazione o da comunicazioni formali all’ufficio, e comunque in un comune diverso da quello del domicilio fiscale, non è efficace ai fini della notifica. Poiché la CTR aveva ritenuto invalida la notifica nonostante essa risultasse eseguita nel domicilio fiscale dichiarato dalla contribuente e secondo le forme di legge, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Violazione e falsa applicazione

    viene invocato come norma sul vizio di legittimità dedotto in cassazione per errori di diritto nella valutazione della notifica tributaria

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    disciplina il domicilio fiscale del contribuente e gli effetti delle variazioni; l’indicazione del domicilio e dell’indirizzo nella dichiarazione vincola la notifica nei limiti previsti dalla legge

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    regola le notificazioni degli atti tributari, la distinzione tra domicilio fiscale e indirizzo, l’ultrattività del vecchio indirizzo e la facoltà di elezione di domicilio nel comune del domicilio fiscale

  • art. 35 d.P.R. n. 633/1972

    è richiamato per il coordinamento con l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in tema di variazione dei dati del contribuente

  • art. 7 L. n. 890/1982

    è richiamato dalla ricorrente quale norma sulla notificazione postale degli atti

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli avvisi di accertamento, il criterio centrale è il domicilio fiscale risultante dagli atti fiscali del contribuente; l’Amministrazione non è tenuta a svolgere indagini ulteriori sulla reale reperibilità del destinatario oltre quanto emerge dai registri e dalle dichiarazioni presentate.
  • L’indicazione da parte del contribuente di un domicilio o di un indirizzo nella dichiarazione dei redditi rende valida la notificazione eseguita presso tale luogo, anche se la scelta si riveli difforme dalle risultanze anagrafiche, purché sia stata compiuta secondo buona fede e nel quadro del principio di affidamento.
  • La variazione del domicilio fiscale e la variazione dell’indirizzo sono piani diversi: la prima segue la disciplina dell’art. 58 d.P.R. n. 600/1973, la seconda quella dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, con diversi effetti di ultrattività del precedente recapito.
  • L’elezione di domicilio per la notifica degli atti tributari è efficace solo se effettuata nelle forme previste dalla disciplina speciale e nel comune del domicilio fiscale; una elezione compiuta in un comune diverso non vincola l’ufficio notificante.
  • Se la notifica dell’atto presupposto risulta eseguita correttamente nel domicilio fiscale dichiarato e con le formalità previste, non può essere dichiarata invalida sulla sola base dell’assenza di conoscenza effettiva dell’atto da parte del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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