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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22713/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da lavori di restauro conservativo deliberati dall'assemblea condominiale. Il condominio aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto di accedere, anche tramite l'impresa appaltatrice, agli spazi esterni di pertinenza dell'appartamento di proprietà della società e in uso alla persona fisica, compreso il giardino prospiciente la via pubblica, con facoltà di utilizzare attrezzature, strumenti e materiali necessari ai lavori. Era stata invece rigettata la domanda risarcitoria del condominio per i danni lamentati in conseguenza dell'accesso e, in via riconvenzionale, la domanda delle originarie convenute per il risarcimento dei danni asseritamente derivati al giardino dal posizionamento di un macchinario e dalla rimozione forzata di un'autovettura, oltre alla richiesta di danni ex art. 96 c.p.c. In cassazione le ricorrenti hanno articolato dieci motivi, denunciando plurime violazioni di norme processuali e sostanziali, tra cui artt. 101, 112, 115, 116, 140, 156, 159, 160, 161, 171, 228, 291, 293, 246, 2697 c.p.c. e artt. 832, 843, 1170, 1832 c.c., oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi. La sostanza delle censure era però volta a contestare l'apprezzamento delle prove, l'accertamento dei fatti e la decisione sul diritto di accesso e sui danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che i motivi non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza dell'art. 366 c.p.c., poiché si fondavano su richiami generici a documenti e atti di merito senza adeguata riproduzione e localizzazione nel fascicolo. Ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del condominio e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, senza accoglimento della censura

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non specifiche e inammissibili

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fatti non contestati; è inammissibile usarlo per contestare la valutazione comparativa delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    non consente in cassazione di rimettere in discussione il peso attribuito dal giudice di merito alle prove legittimamente acquisite

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nei primi due motivi, ma senza superare il vaglio di ammissibilità

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza rilevanza decisiva autonoma

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza decisività autonoma nel giudizio di legittimità

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza decisività autonoma nel giudizio di legittimità

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza decisività autonoma nel giudizio di legittimità

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza decisività autonoma nel giudizio di legittimità

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza superare il difetto di specificità

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza superare il difetto di specificità

  • art. 293 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza superare il difetto di specificità

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non idoneo a fondare l'accoglimento

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza incidenza decisiva nel giudizio di legittimità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio, ma le doglianze erano in realtà dirette alla rivalutazione del merito

  • art. 843 c.c.

    norma evocata in relazione al diritto di accesso ai luoghi per l'esecuzione di opere; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme nei motivi, senza autonoma decisività

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato per il provvedimento cautelare già emesso che aveva imposto l'accesso ai luoghi

  • art. 1170 c.c.

    richiamato nei motivi, senza accoglimento della censura

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda di danni per responsabilità aggravata, rigettata nei gradi di merito e non rivalutabile in cassazione

  • art. 1832 c.c.

    richiamato nei motivi come norma asseritamente violata, senza rilievo decisivo nel provvedimento

  • art. 832 c.c.

    richiamato in relazione al contenuto del diritto di proprietà, ma non idoneo a superare l'inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a richiamare atti e documenti di merito senza riprodurli in modo specifico, senza indicarne puntualmente la collocazione nel fascicolo e senza consentire alla Corte il controllo diretto del contenuto rilevante.
  • Il requisito di sommaria esposizione dei fatti di causa non è rispettato quando il ricorso si riduce alla riproduzione di atti processuali o sentenze, senza una sintetica ma chiara ricostruzione del fatto controverso e del percorso decisorio.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia violato regole legali di valutazione della prova; non è invece consentito usarla per sollecitare una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della controversia o delle risultanze probatorie, perché la scelta delle fonti del convincimento e il bilanciamento tra le prove spettano al giudice di merito.
  • Le censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando, nella sostanza, tendono soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso può rendere superflua l'integrazione del contraddittorio, quando essa si tradurrebbe in un inutile prolungamento del processo senza utilità per la garanzia delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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