Cassazione Civile, Ordinanza n. 25752/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi per contributi dovuti sul reddito da lavoro autonomo percepito negli anni 2009 e 2010 da un avvocato, iscritto d’ufficio alla Gestione separata. In primo grado l’opposizione era stata accolta; la Corte d’appello aveva invece rigettato l’opposizione, ritenendo non maturata la prescrizione perché sospesa ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c. in ragione della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e ritenendo legittima l’iscrizione alla Gestione separata, sulla base dell’abitualità dell’attività professionale. Il ricorrente ha impugnato con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione/falsa applicazione dell’art. 43 c.p. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe desunto automaticamente il dolo richiesto per la sospensione della prescrizione dalla sola omessa compilazione del quadro RR, senza un vero accertamento dei requisiti soggettivi; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che l’abitualità dell’attività forense fosse stata affermata senza adeguata allegazione e prova da parte dell’INPS, e indebitamente sulla base della non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, affermando che non esiste automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo: il dolo ai fini dell’art. 2941 n. 8 c.c. richiede un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito, che nella specie non era stato compiuto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’abitualità dell’attività professionale costituisce un accertamento di fatto censurabile, al più, ex art. 360 n. 5 c.p.c.; la sentenza impugnata aveva comunque svolto un accertamento, fondato su iscrizione all’albo e partita IVA, e il richiamo alla non contestazione era solo ad abundantiam. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, per nuovi accertamenti sulla prescrizione e per le ulteriori statuizioni consequenziali.
Norme richiamate
La sospensione della prescrizione richiede l’occultamento doloso del debito; non può essere desunta automaticamente dalla sola omessa compilazione del quadro RR, ma presuppone un accertamento in fatto del dolo.
È richiamato per definire il concetto di dolo; la Corte esclude che i requisiti del dolo possano presumersi in via automatica dal mero dato formale della mancata compilazione del quadro RR.
La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare un accertamento di fatto, se il vero tema è la ricostruzione del dolo o dell’abitualità dell’attività professionale.
L’omesso esame di un fatto decisivo è il mezzo corretto per sindacare in cassazione un accertamento di fatto come quello relativo all’abitualità dell’attività professionale.
La parte che invoca la debenza contributiva deve allegare e provare i fatti costitutivi rilevanti, compresa l’abitualità dell’attività ove assunta come presupposto della pretesa.
La non contestazione non può supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi da parte dell’ente creditore; nel caso concreto il richiamo della Corte territoriale era comunque non decisivo.
Massime di principio
- Non è configurabile un automatismo tra omissioni dichiarative formali e dolo idoneo a sospendere la prescrizione: il dolo deve essere oggetto di specifico accertamento in fatto.
- La mancata compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi, da sola, non basta a dimostrare l’occultamento doloso del debito contributivo ai fini dell’art. 2941 n. 8 c.c.
- L’abitualità dell’attività professionale, quando rileva come presupposto dell’obbligazione contributiva, è un accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
- La regola della non contestazione non può colmare il difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non è idonea a rimettere in discussione una valutazione di fatto del giudice di merito.
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