Cassazione Civile, Ordinanza n. 37931/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un impianto eolico. La società contribuente aveva impugnato l’atto e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015. Secondo l’ufficio, la torre eolica doveva essere inclusa tra le costruzioni rilevanti ai fini della stima diretta della rendita catastale delle centrali eoliche, e non tra i macchinari o impianti esclusi dalla base imponibile. La società ha resistito anche eccependo giudicato esterno, in ragione di altre pronunce tra le stesse parti su impianti simili; la Corte ha esaminato l’eccezione e l’ha ritenuta infondata, perché l’accertamento sulla natura della torre eolica richiede una valutazione di merito caso per caso. Nel merito, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si sia correttamente conformata ai principi già espressi in tema di c.d. imbullonati, valorizzando la funzione strumentale della torre rispetto al processo produttivo di energia e quindi la sua esclusione dalla stima catastale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha escluso la fondatezza dell’eccezione di giudicato esterno, affermando che la qualificazione della torre eolica dipende dall’accertamento in concreto della sua funzione rispetto allo specifico impianto produttivo. Nel merito, ha ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva considerato la torre eolica componente essenziale e funzionalmente integrata dell’aerogeneratore, con funzione prevalente rispetto al mero sostegno statico, e dunque esclusa dalla stima diretta ex art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. La Corte ha quindi confermato l’impostazione per cui, ai fini catastali, non rilevano i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al bene.
Norme richiamate
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
"a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma, introdotta come disciplina dei c.d. imbullonati, esclude dalla rendita catastale la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, anche se strutturalmente connessa al fabbricato; conta la funzione produttiva, non la sola infissione o consistenza fisica del manufatto.
Richiamato indirettamente nel contesto dei principi generali sull’accertamento dei fatti, ma non oggetto centrale della decisione.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, occorre distinguere tra elementi che accrescono stabilmente la qualità e l’utilità dell’immobile e componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, le quali devono essere escluse dalla stima diretta.
- La nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti esclusi dalla rendita catastale prescinde dall’essere i manufatti infissi stabilmente al suolo: è decisiva la loro strumentalità allo specifico processo produttivo.
- Per gli impianti eolici, la torre di sostegno può essere esclusa dalla stima catastale quando, in concreto, non svolga solo una funzione passiva di supporto statico, ma sia componente essenziale e attiva del sistema produttivo di energia.
- L’eccezione di giudicato esterno non è fondata quando la controversia richiede un accertamento di merito specifico sulla concreta funzione del bene, poiché decisioni relative ad impianti simili non vincolano automaticamente controversie aventi oggetto fattuale non identico.
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