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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13436/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR della Sardegna e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007 nei confronti di un lavoratore autonomo, in relazione a compensi percepiti per attività svolte in favore di una società di cui era amministratore, senza emissione di fattura. La società era stata a sua volta oggetto di accertamento, con recupero a indeducibilità dei costi relativi a tali compensi. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione, ritenendo che la tassazione nei confronti della società e quella nei confronti della persona fisica integrassero una duplicazione di imposizione vietata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 163 t.u.i.r., sostenendo che non vi fosse doppia imposizione giuridica perché i prelievi riguardavano soggetti diversi e presupposti diversi, essendo la società colpita per l’indeducibilità del costo e la persona fisica per l’omessa dichiarazione del reddito; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse trascurato dichiarazioni rese dallo stesso contribuente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il divieto di doppia imposizione opera solo quando vi sia reiterata applicazione della medesima imposta sullo stesso presupposto; non ricorre invece quando il medesimo flusso economico sia tassato in capo a soggetti diversi o sotto diversi presupposti impositivi. Ha inoltre osservato che l’indeducibilità del costo per la società e la tassazione del compenso in capo alla persona fisica non integrano doppia imposizione in senso giuridico. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 163 t.u.i.r.

    Il divieto di doppia imposizione si applica solo se vi è reiterata applicazione della stessa imposta sul medesimo presupposto; non basta la mera identità economica del reddito tassato in capo a soggetti diversi.

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in combinato con l’art. 163 t.u.i.r. come base normativa del divieto di doppia imposizione, operante soltanto in presenza di identico presupposto impositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge sostanziale relativa al divieto di doppia imposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare l’omesso esame di fatti decisivi; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Il divieto di doppia imposizione opera soltanto quando la medesima imposta sia applicata due volte in dipendenza del medesimo presupposto giuridico, non quando vi sia una mera identità economica del reddito o del bene economico tassato.
  • La tassazione di un componente negativo come indeducibile in capo a una società e la tassazione del corrispondente compenso come reddito percepito da una persona fisica non integrano doppia imposizione giuridica, perché mutano sia il soggetto passivo sia il presupposto dell’imposizione.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che investono profili logicamente subordinati possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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