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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11450/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, pari complessivamente a euro 4.178,56, emesso in relazione a una sentenza civile che aveva condannato un Comune al risarcimento dei danni per occupazione espropriativa di un terreno di proprietà dei contribuenti. I contribuenti avevano già perso in primo grado e in appello, poiché i giudici tributari avevano ritenuto che le sentenze di condanna al risarcimento dei danni fossero soggette a imposta di registro in misura proporzionale del 3%. In cassazione i ricorrenti deducevano, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, degli artt. 20 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8, lett. b, della tariffa parte prima allegata al medesimo decreto, sostenendo che la sentenza di condanna avrebbe dovuto scontare l'imposta in misura fissa e non proporzionale. Prima della decisione, però, i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, ritenendo la rinuncia rituale perché proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e notificata alla controparte. Ha inoltre condannato in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'esito è stato di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione del resistente.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: l'effetto estintivo si produce indipendentemente dall'adesione della controparte, restando però possibile la condanna del rinunciante alle spese.
  • Nel dichiarare l'estinzione, il giudice di legittimità può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto della manifesta infondatezza del ricorso alla luce dell'orientamento consolidato.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui le sentenze di condanna al risarcimento dei danni da occupazione espropriativa sono soggette a tassazione proporzionale, ma tale profilo resta assorbito dalla rinuncia nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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