Cassazione Penale, Sentenza n. 16631/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata era stata condannata per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello con congegno di blocco della lama, classificato come arma impropria/coltello da combattimento, in Ravenna il 27/01/2017. Con il ricorso si contestava: 1) omessa valutazione della scriminante putativa del porto legittimo per difesa personale (motivazione insufficiente della Corte di appello sulla genericità delle esigenze di sicurezza addotte); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità eccessività del trattamento sanzionatorio; 4) errata misura della diminuzione di pena per il rito abbreviato (la Corte di appello ha ridotto la pena di un terzo anziché della metà, come previsto per le contravvenzioni dalla legge 23/06/2017 n.103).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che: la deduzione di necessità difensiva fosse troppo generica e poco credibile (porto avvenuto in pieno giorno e in zona abitata), la particolare tenuità non fosse applicabile per le caratteristiche del coltello (con congegno di blocco, da combattimento) e le modalità del porto, e l'attenuante di lieve entità non dovesse essere riconosciuta con adeguata motivazione. Ha invece accolto il quarto motivo: per le contravvenzioni la diminuzione prevista per il rito abbreviato è della metà (legge n.103/2017) e tale disposizione, essendo più favorevole, si applica retroattivamente; la Corte ha così annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla misura della pena e ha rideterminato la pena a quattro mesi di arresto (applicando la diminuzione della metà sulla pena già ridotta per le attenuanti).
Norme richiamate
art. 699, comma secondo, cod. pen.
presente nel testo della sentenza impugnata
articolo indicante la fattispecie contestata (porto di coltello); la Corte ha ritenuto integrare la fattispecie per il porto di un coltello con caratteristiche da arma impropria
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 41)
richiamata come criterio di qualificazione del coltello tra le armi improprie
la Corte ha qualificato il coltello come arma impropria ai sensi della normativa sulle armi, valutando le caratteristiche strutturali (congegno di blocco, idoneità offensiva)
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
la Corte ha ritenuto che la particolare tenuità non fosse applicabile perché le caratteristiche dell'oggetto e le modalità del porto aumentavano la offensività e la rilevanza penale
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
norma modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
disciplinava la diminuzione di pena per il giudizio abbreviato; la novella (legge n.103/2017) ha stabilito per le contravvenzioni una riduzione della metà (e non di un terzo), norma applicata retroattivamente in favore dell'imputata
modifica dell'art. 442 c.p.p. (riduzione per il rito abbreviato)
introduce un trattamento sanzionatorio più favorevole (riduzione della metà per le contravvenzioni) che trova applicazione retroattiva ai sensi del principio della lex mitior
art. 2, comma quarto, cod. pen.
richiamato in sede di retroattività della lex mitior
consente l'applicazione retroattiva della norma penale più favorevole, giustificando l'applicazione della novellata misura di riduzione della pena
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio di alcune violazioni
consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio violazioni di legge attinenti a obblighi decisori tassativi come la misura della diminuzione per il rito
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
potere della Cassazione di statuire in punto di pena senza rinvio quando l'operazione è meramente aritmetica
ha consentito alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare la pena in via aritmetica applicando la riduzione della metà
Massime di principio
- La scriminante putativa per legittima difesa richiede una prospettazione concreta e specifica del pericolo: deduzioni vaghe o generiche sulla paura non sono sufficienti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica quando l'oggetto e le modalità del porto (es. coltello con congegno di blocco, classificabile come da combattimento; porto in pieno giorno e in zona abitata) aumentano la offensività del fatto.
- Per le contravvenzioni la riduzione di pena per il rito abbreviato è pari alla metà in base alla legge n.103/2017; tale disposizione è da applicare retroattivamente se più favorevole (principio della lex mitior).
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio e correggere l'errata applicazione della misura di diminuzione prevista dalla legge quando si tratta di un obbligo decisorio tassativo e può, se l'operazione è meramente aritmetica, annullare senza rinvio e rideterminare la pena (art. 620 lett. I)).
- Nel valutare la gravità del fatto relativo al porto di armi improprie va considerata sia la struttura dell'oggetto (meccanismi di blocco, tipo da combattimento) sia le circostanze del porto (ora, luogo), che influenzano la possibilità di riconoscere attenuanti o cause di non punibilità.
- Il fatto di aver portato un'arma in pieno giorno e in area abitata può ridurre la plausibilità della giustificazione per difesa personale, rendendo meno probabile la riconoscibilità dello stato di necessità o della scriminante putativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16565/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16569/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16574/2022 del 29/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →