Cassazione Penale, Ordinanza n. 25339/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Nel testo disponibile emergono due censure: con il primo motivo contestava, in modo ritenuto del tutto aspecifico, la valutazione del giudice di merito sulla non configurabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., pur non avendo formulato tale richiesta in appello. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato alcuna concreta circostanza di fatto idonea a sostenere la tesi della lieve entità o a fondare la pretesa applicazione dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo intrinsecamente aspecifico, perché privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già analiticamente escluso, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza della lieve entità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato manifestamente infondato: ha ricordato che la particolare tenuità del fatto può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma solo se risultino dai motivi di ricorso i presupposti concreti per invocarne l'applicazione; nel caso concreto tali presupposti non erano stati allegati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale oggetto di contestazione, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte ha confermato che, nel caso concreto, le circostanze fattuali non consentivano di ritenere integrata tale ipotesi attenuata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, ma il ricorrente che se ne dolga in cassazione deve indicare presupposti di fatto concreti e decisivi per la sua applicazione; in difetto, la censura è infondata.
È il parametro richiamato per l'immediata declaratoria delle cause di proscioglimento; la Corte assimila la particolare tenuità del fatto a una causa rilevabile d'ufficio nei limiti in cui emergano i relativi presupposti dagli atti.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolva in una critica generica o aspecifica, priva di confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della mancata applicazione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede l'indicazione di specifiche circostanze di fatto idonee a sostenere la diversa qualificazione del fatto; in assenza di tali elementi, la censura non può essere accolta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere valutata anche d'ufficio dal giudice di appello, ma in cassazione la doglianza è scrutinabile solo se il ricorrente indichi i presupposti fattuali che renderebbero decisiva l'omessa valutazione ex officio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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