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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37844/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione del diritto di difesa per l'impossibilità del proprio difensore di partecipare all'udienza di discussione in primo grado. Il difensore aveva interpretato in modo errato la data di rinvio risultante nel verbale dell'udienza del 20 gennaio 2017: il verbale indicava il rinvio al 27/01/2017 (o una cifra che il ricorrente sostiene essere stata 24/01/2017) mentre il difensore lo avrebbe letto come 24/07/2017; la notifica via PEC era avvenuta il 25/01/2017, circostanza che secondo la ricorrente avrebbe reso la lettura come luglio ingiustificata. Inoltre il ricorso solleva profili processuali relativi ai termini di impugnazione e all'applicabilità delle norme emergenziali anti-Covid.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e manifesta infondatezza. Sul piano della tempestività, ha ricostruito i termini: sentenza del 10/05/2021, deposito della motivazione il 27/07/2021, termine utile per proporre ricorso differito al 15/10/2021 (considerata la sospensione estiva), mentre il ricorso è stato depositato il 20/10/2021 presso l'ufficio del Giudice di Pace di Melfi e quindi è tardivo. Sul merito ha ritenuto pretestuosa la censura: dal fascicolo risulta che la data del rinvio era indicata come 27/01/2017 e la PEC di notifica è certa il 25/01/2017; l'errore di lettura è attribuibile alla colpa inescusabile del difensore e non costituisce violazione del diritto di difesa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza emessa il 12/09/2022.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato insieme agli altri articoli per indicare il concorso nel reato contestato; applicato nel quadro della imputazione di concorso in resistenza a pubblico ufficiale

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato (componenti della fattispecie contestata)

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che sanziona la resistenza a pubblico ufficiale, titolo di reato per cui la ricorrente era stata condannata

  • art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al termine utile (45 giorni) per proporre ricorso per cassazione e alle regole di decorrenza dopo il periodo feriale

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla modalità/luogo di deposito del ricorso per cassazione (rilevanza della tempestività e del luogo di deposito)

  • art. 7 decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (convertito)

    Norma emergenziale citata come parte del quadro che proroga/condiziona le modalità processuali durante la pandemia; incide sulle forme e modalità di trattazione del procedimento

  • art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)

    Ulteriore norma emergenziale richiamata che ha avuto effetto sulle modalità processuali e sulla proroga degli effetti già disposti

  • normativa processuale emergenziale da pandemia Covid-19

    Il giudice rileva che la normativa emergenziale applicabile non richiedeva la notifica specifica della sentenza all'imputata assente e incide sulla valutazione della tempestività e degli adempimenti processuali

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso in Cassazione vanno calcolati con attenzione al deposito della motivazione e alla sospensione dei termini per il periodo feriale: il mancato rispetto del termine, anche per pochi giorni, comporta inammissibilità per tardività.
  • La data e l'orario di ricezione di una notifica via PEC sono elementi decisivi per valutare la tempestività e l'interpretazione delle date indicate in verbale: la prova della ricezione può dimostrare la realmente percepita scadenza.
  • Gli errori materiali o di interpretazione commessi dal difensore (ad es. lettura erronea di una data) sono, salvo casi eccezionali, imputabili alla colpa del difensore e non integrano automaticamente una violazione del diritto di difesa dell'imputato.
  • Le norme emergenziali (decreti-legge e relative conversioni) possono modificare modalità e termini processuali; occorre verificare la loro applicabilità al singolo procedimento e non presumere automatismi.
  • Se si ritiene che vi sia stata un'irregolarità sostanziale che abbia pregiudicato il diritto di difesa, è necessario documentarla tempestivamente nel processo e, se possibile, chiedere misure cautelari o integrazioni procedurali immediate; la decorrenza dei termini non attende chiarimenti tardivi.
  • In caso di impugnazione manifestamente infondata o tardiva il giudice può condannare la parte alle spese e a somme a titolo di ammenda; pertanto il rischio economico di un ricorso inutile va valutato prima del deposito.

Testo integrale

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