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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00212/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcune insegnanti di religione cattolica presso la scuola pubblica, assunte mediante reiterati contratti a tempo determinato a partire anche dall'anno scolastico 2002/2003, avevano convenuto il Ministero chiedendo: a) l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti; b) la conversione dei rapporti a tempo indeterminato; c) il risarcimento del danno per abuso nella reiterazione dei contratti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione solo sul piano risarcitorio, riconoscendo un indennizzo parametrato all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003 e della clausola 5 dell'Accordo quadro, sostenendo la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione e la sua compatibilità con il diritto eurounitario; con il secondo ha censurato l'omessa considerazione del fatto che gli incarichi si erano svolti su organico di fatto, dopo la copertura dell'organico di diritto mediante immissioni in ruolo, e dunque in presenza di soli posti residui.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente il principio già affermato in precedenti conformi, secondo cui, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica previsto dalla L. 186/2003, costituisce abuso della contrattazione a termine sia il rinnovo automatico o senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche in mancanza di concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua per esigenze di eccedenza, purché la durata complessiva dei rapporti superi comunque tre annualità. In tali ipotesi spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), oltre al maggior danno se provato, ma non la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Conseguentemente è stata confermata la condanna del Ministero al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    le motivazioni di precedenti conformi sono richiamate per relationem.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    è usato come criterio di liquidazione del danno da abuso del contratto a termine, in misura parametrata alle mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    è indicato come norma succedanea ai parametri di liquidazione del danno eurounitario.

  • artt. 1 e 3 L. 186/2003

    sono evocati dal ricorrente per sostenere la specialità e la legittimità del regime di assunzione dei docenti di religione cattolica.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro

    è invocata dal ricorrente in relazione alla compatibilità eurounitaria del sistema di reclutamento a termine.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione dei contratti oltre un limite temporale significativo, in assenza del concorso triennale previsto dal sistema, integra abuso dell'utilizzazione del termine.
  • L'abuso può sussistere sia attraverso rinnovi annuali automatici o senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, sia attraverso utilizzazioni discontinue per ragioni di eccedenza, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi tre annualità.
  • Accertato l'abuso nella successione dei contratti a termine, il rimedio è il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo i criteri forfetari dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre al maggior danno se specificamente provato; non è invece configurabile una conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
  • Quando una questione è già stata risolta da un orientamento consolidato e conforme, la Corte può richiamarne le motivazioni per relationem e ritenerle assorbenti rispetto ai motivi di ricorso incompatibili con tale principio.

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