Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1524/2026 - Venezia, Sezione 2

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE 1) Del provvedimento -OMISSIS- del 30-03-2026, notificato in data 09.04.2026, NELLE SOLE PARTI IN CUI È STATA DISPOSTA, a seguito della sentenza del Tar FVG n. 72/2026 che ha annullato il precedente provvedimento relativo alla sede di servizio, che era stata disposta per Peschiera) l’assegnazione del ricorrente (militare transitato nei ruoli civili) presso la “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso” (doc. all. 1). 2) di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, la nota -OMISSIS- del 27.03.26 dello Stato Maggiore dell’Esercito, cui fa riferimento il provvedimento -OMISSIS- del 30-03-2026 (cfr doc. all. 1); E PER LA CONDANNA -della P.A. resistente A DISPORRE L’ASSEGNAZIONE PRESSO UNA SEDE DI SERVIZIO SITUATA NELL’AMBITO TERRITORIALE IN CUI SI TROVA LA RESIDENZA DEL RICORRENTE (O, COMUNQUE, PRESSO UNA SEDE IL PIÙ POSSIBILE PROSSIMA A TALE AMBITO TERRITORIALE), confermando l’attuale profilo professionale, - o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute , - o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa.

Giustizia amministrativa202601041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di riassegnazione del dipendente presso la Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso, adottato dopo l’annullamento della precedente assegnazione a Peschiera del Garda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare transitato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già militare dell’Esercito con ultima sede di servizio a Udine, era transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa per gravi e progressive patologie, con riconoscimento di invalidità e prescrizione della Commissione medica ospedaliera relativa alla controindicazione di mansioni o attività comportanti situazioni stressanti dal punto di vista psicofisico. Dopo l’annullamento, da parte del TAR Friuli Venezia Giulia, della precedente assegnazione a Peschiera del Garda per difetto di istruttoria e motivazione, l’Amministrazione lo assegnava nuovamente a una sede extraregionale, Treviso, distante circa 110 km per tratta dalla residenza e dall’ultima sede di servizio. Il ricorrente deduceva violazione della l. 241/1990, del d.lgs. 66/2010, del d.P.R. 90/2010, delle circolari ministeriali sui transiti, dell’art. 2087 c.c. e delle norme costituzionali in materia di salute, famiglia, tutela giurisdizionale e buon andamento; eccesso di potere, carenza di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, violazione della trasparenza ed elusione del giudicato. Contestava, in particolare, l’omessa valutazione delle condizioni sanitarie, della possibilità di assegnazione nella regione di ultima sede o presso una sede facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico, dell’ampia fungibilità del profilo di assistente amministrativo e della possibilità di collocamento anche in soprannumero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato l’assegnazione a Treviso. La nuova determinazione presentava sostanzialmente gli stessi vizi già rilevati dal TAR Friuli Venezia Giulia rispetto all’assegnazione a Peschiera: l’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato il grave e progressivo quadro sanitario, le prescrizioni della CMO, la distanza della sede e il conseguente pendolarismo quotidiano di circa 220 km, né aveva svolto un effettivo bilanciamento tra le esigenze organizzative e la tutela della salute del dipendente. Non risultavano inoltre adeguate verifiche sulle posizioni disponibili presso le diverse articolazioni del Ministero della Difesa e presso sedi regionali o prossime alla residenza, né era stata considerata la possibilità di assegnazione in soprannumero. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione, nel riesercizio del potere successivo alla precedente sentenza di annullamento, non avesse rispettato le indicazioni conformative derivanti dal giudicato e avesse anzi sostanzialmente ribadito la correttezza della precedente scelta. Oltre all’annullamento, il TAR ha condannato il Ministero a disporre l’assegnazione del ricorrente, mantenendo il profilo di assistente amministrativo, presso una sede nell’ambito territoriale della residenza oppure, in subordine, presso la sede più prossima possibile, ritenendo tale soluzione compatibile con il grave stato di salute. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese e onorari.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    Si reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa

    Costituisce il riferimento normativo per il transito del militare permanentemente non idoneo al servizio militare nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

  • art. 660 d.lgs. 66/2010

    È richiamato in relazione alla disciplina del transito e alla possibilità di assegnazione del personale transitato nella sede di precedente servizio.

  • art. 2, commi 5 e 6, d.m. 18 aprile 2002

    Il personale trasferito è inquadrato IN SOPRANNUMERO, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso

    Il regime di soprannumero consente, secondo la prospettazione accolta dal giudice, di valutare l’assegnazione presso la sede di provenienza anche in assenza di vacanze organiche ordinarie.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato quale parametro di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, nell’ambito delle censure dedotte dal ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dal ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dal ricorrente.

  • art. 29 Cost.

    È richiamato quale parametro di tutela della famiglia.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato quale parametro di tutela della salute, centrale nel bilanciamento operato dal giudice.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • circolare Ministero della Difesa n. 43267/B1 del 21 giugno 2011

    nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato

    Impone di considerare prioritariamente la regione dell’ultima sede di servizio e, comunque, le esigenze del dipendente, specialmente in presenza di documentate situazioni sanitarie meritevoli di tutela.

  • circolare Ministero della Difesa n. 51229 del 25 luglio 2023

    casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali

    Rileva nella scelta della sede di prima assegnazione del personale transitato e impone la considerazione delle gravi condizioni sanitarie personali, oltre alla ricerca di una sede prossima alla residenza e facilmente raggiungibile.

Massime di principio

  • Nel riassegnare a una sede di servizio un dipendente militare transitato nei ruoli civili per inidoneità psicofisica, l’Amministrazione deve considerare concretamente il quadro sanitario accertato dalla Commissione medica, comprese le prescrizioni relative alle attività controindicate, e motivare il bilanciamento tra le esigenze organizzative e la tutela della salute, della vita familiare e della continuità lavorativa.
  • L’assegnazione di un dipendente affetto da gravi patologie a una sede distante dalla residenza e dall’ultima sede di servizio, tale da imporre un pendolarismo quotidiano gravoso, è illegittima se l’Amministrazione non dimostra di avere valutato l’incidenza degli spostamenti sulle condizioni psicofisiche e non indica specifiche ragioni di interesse pubblico prevalenti.
  • Prima di disporre un’assegnazione extraregionale, l’Amministrazione deve svolgere verifiche effettive e documentate sulle posizioni disponibili presso le proprie diverse articolazioni e presso sedi regionali o comunque più prossime alla residenza, anche quando il dipendente sia inquadrato in un profilo amministrativo fungibile.
  • Nel riesercizio del potere successivo all’annullamento giurisdizionale di una precedente assegnazione, l’Amministrazione deve rispettare le indicazioni conformative contenute nella sentenza e non può limitarsi a riproporre sostanzialmente la medesima scelta con motivazione meramente confermativa dell’atto annullato.
  • Il regime di inquadramento in soprannumero del personale transitato nei ruoli civili può essere considerato dall’Amministrazione quale strumento per rendere possibile l’assegnazione presso la sede dell’ultima prestazione di servizio o presso una sede prossima, anche in assenza di una vacanza organica ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.