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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09429/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripetizione di somme che si assumevano indebitamente annotate su un conto corrente bancario intestato a una società, con coinvolgimento anche dei fideiussori delle obbligazioni sociali. In appello era stata accolta la pretesa restitutoria e la banca, poi incorporata nella capogruppo e assistita da mandataria, ha proposto ricorso per cassazione. Con il residuo terzo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione degli artt. 2033, 2697 e 2934 c.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., oltre all'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale, nel rideterminare il saldo del conto, avrebbe recepito la consulenza tecnica d'ufficio che aveva espunto anche spese e interessi riferiti ad altri rapporti bancari confluiti nel conto oggetto di causa; secondo la ricorrente tali rapporti erano estranei al giudizio, non allegati dalla parte attrice e non oggetto di contraddittorio, e comunque sarebbe maturata la prescrizione sui relativi crediti per rimesse. I controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il terzo motivo del ricorso principale fosse inammissibile, perché costruito su una lettura non corretta della sentenza impugnata: la corte d'appello non avrebbe affatto rideterminato rapporti estranei, ma un unico rapporto di conto corrente nel quale erano confluiti i saldi di altri rapporti bancari, e aveva anche esaminato l'eccezione di prescrizione, accogliendola solo per i versamenti anteriori al decennio retrodatato dalla chiusura del conto. Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per erronea lettura della decisione di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, senza che la Corte ne esaminasse il merito per l'inammissibilità del motivo

  • art. 2934 c.c.

    richiamato con riguardo alla prescrizione, ma la sentenza rileva che la corte d'appello l'aveva già esaminata nei limiti indicati

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato respinto come non concludente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza, ma senza accoglimento della censura

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per il deposito delle memorie in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 13, t.u. spese giust.

    richiamo complessivo al testo unico sulle spese di giustizia per il contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando muove da una lettura non corretta della sentenza impugnata e, per tale ragione, difetta di concludenza rispetto alla reale ratio decidendi.
  • Quando il giudice di merito ridetermina il saldo di un conto corrente che abbia incorporato o accorpato saldi di altri rapporti bancari, la censura deve confrontarsi con la concreta ricostruzione compiuta in sentenza; non è sufficiente affermare astrattamente l'estraneità di quei rapporti se il giudice li ha considerati come componenti contabili del rapporto dedotto in causa.
  • L'eccezione di prescrizione deve essere valutata rispetto alle singole rimesse o poste rilevanti e, se il giudice di merito l'ha esaminata e parzialmente accolta, non può essere riproposta in cassazione come omessa pronuncia senza confutare la reale motivazione adottata.
  • Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito quando il motivo principale residuo viene dichiarato inammissibile e non vi è spazio per l'esame delle questioni subordinate.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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