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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33860/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario relativo alla rideterminazione del reddito d'impresa per l'anno 2008 di una società di persone cessata, di cui il contribuente era socio. Dopo un primo contenzioso definito con ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese, il contribuente aveva proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese. La CTR aveva accolto l'ottemperanza ritenendo che l'Agenzia non avesse depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, e dunque la condanna alle spese fosse comunque eseguibile. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 e degli artt. 68 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la domanda di definizione agevolata, proposta prima del passaggio in giudicato, avrebbe reso inefficace la statuizione sulle spese, con estinzione automatica del giudizio e inutilizzabilità della condanna, indipendentemente dal deposito della relativa comunicazione nel giudizio. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha poi rinunciato alla richiesta di pagamento delle spese di lite oggetto della precedente ordinanza di cassazione.

La decisione

La Corte prende atto della rinuncia del contribuente alla pretesa di pagamento delle spese di lite e dichiara cessata la materia del contendere. Precisa che tale evenienza, intervenuta in cassazione, non si inquadra nelle ipotesi di cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. né in quelle di cui agli artt. 383 e 384 c.p.c., perché si tratta di un evento sopravvenuto che rende inutile la prosecuzione del processo e preclude lo scrutinio del ricorso. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, le compensa integralmente, rilevando che l'orientamento favorevole all'Amministrazione si era consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale base del ricorso per ottemperanza volto a dare esecuzione alla statuizione sulle spese di lite

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato dall'Agenzia come disciplina della definizione agevolata che, se perfezionata prima del giudicato, inciderebbe sull'efficacia della condanna alle spese

  • art. 7 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato insieme all'art. 6 per sostenere l'effetto estintivo della definizione agevolata

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dall'Agenzia nel quadro delle norme sul processo tributario e sui suoi effetti

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude che la fattispecie sia riconducibile alla cassazione senza rinvio prevista da tale disposizione

  • art. 383 c.p.c.

    la Corte esclude la riconducibilità della vicenda alle ipotesi ivi previste

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte esclude l'applicabilità della decisione nel merito dopo cassazione, perché la cessazione della materia del contendere impedisce lo scrutinio del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia sopravvenuta alla pretesa nel corso del giudizio di cassazione determina cessazione della materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e con impossibilità di qualificare la vicenda come inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere intervenuta in cassazione non va ricondotta alle ipotesi di cassazione senza rinvio o di decisione nel merito previste dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c., perché tali norme presuppongono uno scrutinio del ricorso o una causa impeditiva preesistente nei gradi di merito.
  • Quando la rinuncia alla pretesa non sia accettata dalla controparte, resta necessaria una pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole sopravvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, è possibile compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

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