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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27522/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda l’estensione di una servitù di passaggio pedonale e carraio costituita con atto notarile in favore di un fondo dominante originariamente appartenente a un unico proprietario e poi trasferito a più successori. Le ricorrenti, proprietarie del fondo servente, avevano chiesto in appello la limitazione dell’ampiezza della servitù e, in via subordinata, il riconoscimento di un’indennità per l’asserito aggravio arrecato al loro fondo a seguito dell’utilizzo del passaggio anche da parte degli occupanti di nuove unità abitative realizzate sul fondo dominante. In cassazione hanno dedotto, con due motivi connessi, la violazione del parametro del "minimo costituzionale" della motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avesse valutato una consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio tra parti diverse, che a loro dire avrebbe dimostrato la destinazione agricola del fondo dominante al tempo della costituzione della servitù e quindi il successivo mutamento di destinazione idoneo ad aggravare il peso del fondo servente. Con il secondo motivo hanno inoltre denunciato la mancata motivazione sull’istanza di ammissione di tale elaborato tecnico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che il fatto storico invocato dalle ricorrenti non era stato oggetto di discussione tra le parti e, comunque, non era decisivo, poiché la servitù risultava costituita a servizio di unità immobiliari già esistenti e comunque per esigenze residenziali, mentre la questione controversa riguardava soltanto l’estensione del diritto di passaggio alle nuove unità edificare sul fondo dominante. Ha poi precisato che non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante integra automaticamente un aggravamento della servitù, essendo necessario un aumento del transito dannoso e non prevedibile al tempo della costituzione del diritto. Quanto al vizio motivazionale, ha escluso la violazione dell’art. 132 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logicamente sufficiente e che il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni prova o allegazione, potendo utilizzare anche risultanze istruttorie di altri processi solo come elementi indiziari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il parametro costituzionale sulla motivazione è violato solo se la motivazione è così illogica, incongrua o carente da impedire il controllo del percorso argomentativo e da scendere sotto il minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.c.

    Richiamato insieme all’art. 111 Cost. per censurare la motivazione, ma la Corte esclude che nella sentenza impugnata vi fosse un difetto motivazionale rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio per omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia realmente decisivo; nel caso concreto tali requisiti mancavano.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. era impropriamente prospettata, perché la sentenza conteneva una motivazione comprensibile e logicamente adeguata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità ricorre solo in presenza di un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico della decisione; non è sufficiente il mancato esame esplicito di tutte le prove o allegazioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento di avvio alla trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto sia stato realmente discusso nel giudizio di merito e sia idoneo, da solo, a determinare un esito diverso della controversia.
  • Il controllo sulla motivazione della sentenza di merito è limitato ai casi in cui la motivazione sia assente, meramente apparente, incomprensibile o talmente illogica da non consentire la verifica del percorso decisorio; non basta la semplice incompletezza argomentativa.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su un quadro probatorio selezionato e non deve confutare espressamente ogni allegazione o prova, purché la motivazione dia conto, in modo conciso ma logicamente adeguato, degli elementi ritenuti decisivi.
  • Le risultanze di una consulenza tecnica espletata in altro processo, specie se tra parti diverse, possono essere valorizzate solo come elementi indiziari, senza che il giudice sia tenuto ad accoglierle né a motivare specificamente sul loro mancato utilizzo.
  • In materia di servitù di passaggio, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante integra aggravamento della servitù: occorre un aumento del transito o delle molestie che, valutato in concreto, rechi un pregiudizio apprezzabile e non prevedibile al momento della costituzione del diritto.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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