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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30433/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La vicenda origina da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo. La Corte d'Appello, accogliendo l'opposizione contro il provvedimento di diniego dell'indennizzo, ha però compensato per metà le spese di lite, ritenendo sussistente una soccombenza parziale perché l'indennizzo era stato liquidato in misura inferiore a quella domandata. Inoltre, ha liquidato i compensi in complessivi euro 915,00 senza suddivisione analitica per fasi. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233 c.c. e del D.M. 55/2014, sostenendo che non vi era alcuna soccombenza parziale idonea a giustificare la compensazione e che la liquidazione dei compensi risultava inferiore ai minimi tabellari, oltre che non ripartita per fasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra soccombenza parziale, perché la parte non determina in modo vincolante il quantum del danno non patrimoniale e sollecita solo la liquidazione giudiziale. Ha inoltre rilevato che la liquidazione dei compensi operata dalla Corte d'Appello era inferiore ai minimi tabellari applicabili secondo il D.M. 55/2014. Per tali ragioni ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese non è giustificata dalla sola liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in relazione ai compensi professionali e alla loro liquidazione

  • D.M. 55/2014

    i compensi devono rispettare i parametri tabellari minimi, applicati per fasi e con le eventuali riduzioni consentite

  • art. 4 D.M. 55/2014

    consente le riduzioni percentuali dei parametri tabellari nelle misure indicate dalla tabella applicabile

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    l'opposizione nel procedimento di equa riparazione è una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione

  • L. n. 89 del 2001

    disciplina il procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella proposta del relatore e nella definizione accelerata del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione giudiziale dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non equivale di per sé ad accoglimento parziale della domanda e non legittima automaticamente la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
  • Quando la parte formula una quantificazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale in un procedimento di equa riparazione, il petitum resta in parte rimesso alla valutazione officiosa del giudice, sicché lo scostamento tra somma richiesta e somma liquidata non integra soccombenza sul quantum.
  • Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001 le spese vanno regolate secondo la struttura unitaria del procedimento e secondo il criterio della soccombenza, ma la compensazione richiede una reale base giustificativa, non potendo fondarsi sul solo ridotto ammontare dell'indennizzo riconosciuto.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri del D.M. 55/2014 e deve essere effettuata per le fasi rilevanti del giudizio, non potendo risultare inferiore ai minimi tabellari applicabili in base al valore della controversia e alle riduzioni consentite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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