Cassazione Civile, Ordinanza n. 11567/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per una certificazione reddituale ritenuta non conforme, perché priva della copia del documento di identità necessaria in caso di trasmissione dell'attestazione, nonostante fosse stata prospettata la possibilità di integrazione. Il richiedente ha impugnato l'ordinanza del Presidente della CTR Lombardia davanti alla Corte di cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, sostenendo che il giudice avrebbe omesso di annullare il decreto di diniego, avrebbe pronunciato su un procedimento diverso da quello richiesto, avrebbe deciso non secondo diritto e avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente l'autocertificazione contenuta nell'istanza, oltre a considerare irrilevante l'autentica dell'avvocato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo confuso, disorganico e apodittico, senza un concreto sviluppo dei precetti asseritamente violati e senza rendere immediatamente individuabili le questioni di diritto da decidere. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, e lo ha altresì condannato al pagamento di € 500 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando nell'estrema laconicità dell'impugnazione un indice di mala fede o colpa grave. Inoltre ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La censura è stata formalmente ricondotta alla violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che non basta l'indicazione della norma se non si chiarisce in che consista la violazione denunciata.
Richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte ribadisce che la censura deve esplicitare concretamente l'errore di diritto dedotto.
art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Invocato dal ricorrente per sostenere la sufficienza dell'autocertificazione; la Corte non esamina il merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.
La proposizione di un ricorso estremamente lacunoso e privo di reale sviluppo argomentativo può integrare indice di mala fede o colpa grave e giustificare la condanna equitativa ex comma 3.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'indicazione delle norme asseritamente violate non è sufficiente se non è accompagnata da una chiara e ordinata esposizione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe erronea.
- È inammissibile il motivo che si limiti a un elenco confuso di norme e a un'affermazione apodittica della violazione di legge, senza precisare concretamente il contenuto dell'errore denunciato.
- La specificità dei motivi di ricorso serve a consentire alla Corte l'immediata individuazione delle questioni da risolvere senza ricorrere ad altre fonti o a un'attività ricostruttiva del motivo da parte del giudice.
- Un ricorso per cassazione connotato da estrema laconicità e mancanza di adeguato sforzo argomentativo può integrare colpa grave o mala fede ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e può legittimare, ove ne ricorrano i presupposti, anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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