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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04252/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra un medico e un'azienda sanitaria, articolato in una sequenza di contratti individuali di prestazione d'opera ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e di contratti a tempo determinato, complessivamente protrattisi per circa 79 mesi. La corte territoriale aveva ritenuto abusivo il ricorso a tali forme contrattuali, accertando che le prestazioni riguardavano attività ordinaria e strutturata del presidio ospedaliero, non riconducibile a esigenze eccezionali, temporanee o a obiettivi specifici, e aveva liquidato al lavoratore l'indennità onnicomprensiva ex art. 32 L. 183/2010 in misura pari a dodici mensilità. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza d'appello per erronea declaratoria di contumacia, sostenendo che la notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza era viziata perché l'avviso di ricevimento risultava privo di compilazione e di sottoscrizione del portalettere, con conseguente inesistenza della notificazione; 2) violazione dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, per avere la corte ritenuto illegittimi i rapporti libero-professionali di prestazione d'opera nel periodo 22.6.2010-15.8.2012; 3) violazione dell'art. 10, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001, per avere la corte computato i successivi contratti a termine nel periodo 16.8.2012-31.12.2016 e cumulato tale durata con quella dei precedenti incarichi di prestazione d'opera ai fini del divieto di reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notifica dell'appello fosse affetta da nullità sanabile e non da inesistenza, poiché l'attività notificatoria era stata eseguita dal richiedente ma l'esito risultava incerto per omissioni imputabili all'agente postale, con avviso di ricevimento privo delle necessarie attestazioni. Sono stati quindi assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001

    La censura del ricorrente era diretta contro l'uso della norma da parte della corte territoriale; la Cassazione non si è pronunciata nel merito su questo motivo perché assorbito.

  • art. 10, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001

    Anche questa censura è stata assorbita; la Cassazione non ha esaminato nel merito il cumulo tra contratti a termine e prestazioni d'opera.

  • art. 32 L. 183/2010

    Richiamato dalla sentenza d'appello per la liquidazione dell'indennità omnicomprensiva pari a dodici mensilità; il punto non è stato scrutinato dalla Cassazione per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i motivi di violazione di legge relativi al merito dei rapporti contrattuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti.

Massime di principio

  • La notifica dell'atto processuale eseguita tramite servizio postale è nulla, e non inesistente, quando l'attività sia stata correttamente avviata dalla parte ma l'esito risulti affetto da incompletezze o omissioni imputabili all'agente postale, tali da rendere incerto il perfezionamento della notifica.
  • La nullità della notificazione è sanabile e, se dedotta con successo, comporta la cassazione della decisione resa in contumacia della parte non ritualmente evocata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale pregiudiziale, restano assorbiti i motivi che investono il merito della controversia.
  • Nel giudizio di legittimità, la cassazione con rinvio è la conseguenza fisiologica dell'accoglimento di un vizio processuale che impedisce la valida formazione del contraddittorio o l'esame compiuto della causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContratto a termine
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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