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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 12295 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 1836/2014, che, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, respinto il ricorso originario contro l’avviso di accertamento e condannato la società alle spese. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 384 c.p.c.: secondo la ricorrente, il rilievo relativo alle cessioni all’esportazione fittizie alla società (---) Ltd era ormai coperto da giudicato, poiché il precedente ricorso per cassazione dell’Agenzia su tale questione era stato dichiarato inammissibile. Il secondo motivo contestava il diniego della detrazione IVA, invocando gli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso che si fosse formato un giudicato sul rilievo relativo alle operazioni, chiarendo che la precedente cassazione per carenza motivazionale imponeva al giudice di rinvio di riesaminare gli elementi rilevanti, senza il limite prospettato dalla contribuente. Ha inoltre confermato il diniego della detrazione IVA, valorizzando gli elementi indicati dall’Amministrazione e richiamati nella precedente decisione: assenza di struttura, dipendenti, beni strumentali, contabilità regolare e documentazione idonea a dimostrare l’effettiva attività delle società cedenti. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio, la cassazione per vizio di motivazione consente al giudice di riesaminare i fatti e gli elementi rilevanti, salvo quelli che la Cassazione abbia presupposto come pacifici o già accertati; nel caso concreto, non era quindi precluso esaminare gli elementi del PVC relativi alle società cedenti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, comma 1, e 19, comma 1

    Il diritto alla detrazione IVA non è riconosciuto per il solo fatto che gli acquisti siano fatturati: gli elementi concreti che indicano la natura fittizia delle società cedenti possono giustificare il diniego della detrazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Quando il ricorso è rigettato, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La cassazione con rinvio per carenza o insufficienza della motivazione non comporta automaticamente che i fatti siano ormai coperti da giudicato: il giudice di rinvio può riesaminare gli elementi di fatto, fatti salvi quelli che la Cassazione abbia considerato pacifici o già accertati.
  • La fattura, da sola, non garantisce il diritto alla detrazione dell’IVA quando l’Amministrazione contesta che le operazioni siano soggettivamente inesistenti. L’assenza di personale, beni strumentali, struttura organizzativa, contabilità regolare e documentazione dell’attività della cedente può costituire un insieme di indizi rilevanti per negare la detrazione.
  • In presenza di elementi specifici forniti dall’Amministrazione sulla natura fittizia delle società cedenti, il giudice deve valutarli in modo effettivo e motivare sul loro significato rispetto alla realtà delle operazioni.

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