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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01851/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

I fideiussori avevano opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo debitore di un conto corrente intestato alla società garantita, contestando tra l'altro interessi ultralegali, usura, commissioni e anatocismo, nonché l'inefficacia della garanzia. In appello avevano poi dedotto la nullità della fideiussione omnibus del 3 novembre 2004 per violazione della normativa antitrust, invocando il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia sullo schema ABI e la nullità delle clausole coincidenti con quelle censurate; avevano inoltre sostenuto l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione della banca verso il debitore principale. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili entrambe le questioni: la nullità antitrust per tardiva produzione del provvedimento e deduzione solo in appello, e la decadenza ex art. 1957 c.c. perché eccezione in senso stretto non tempestivamente proposta e comunque generica. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1421 c.c., 345 c.p.c., art. 2 l. n. 287/1990 e art. 101 c.p.c., sostenendo che la nullità era rilevabile d'ufficio e che il giudice avrebbe potuto conoscere aliunde il provvedimento della Banca d'Italia; hanno anche chiesto, in via subordinata, la decisione nel merito e la sospensione del giudizio in attesa di altro procedimento sulla medesima fideiussione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che fosse ormai coperto da giudicato interno il punto della tardività/inammissibilità dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., precludendo così l'interesse dei ricorrenti alla declaratoria di nullità parziale della fideiussione in funzione della reviviscenza di quella norma. Ha inoltre confermato che, per il rilievo officioso della nullità antitrust del contratto 'a valle', è comunque necessario che nel giudizio di merito risultino tempestivamente allegati e provati i fatti costitutivi, compresi il provvedimento della Banca d'Italia, la natura omnibus della fideiussione, l'epoca di stipulazione, il contenuto e la corrispondenza delle clausole allo schema ABI e la concreta incidenza sulla pretesa creditoria. Non essendo stati prodotti tempestivamente il provvedimento della Banca d'Italia e lo schema ABI, e non potendo tali atti essere acquisiti per iura novit curia o per fatto notorio, la nullità non poteva essere dichiarata. La sospensione del giudizio richiesta in cassazione è stata ritenuta inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    richiamato come diversa eccezione di liberazione del fideiussore, ma non idoneo a sostituire tempestivamente l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.

  • art. 1957 c.c.

    l'eccezione di estinzione della garanzia per mancata azione del creditore entro sei mesi ha natura di eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente proposta e provata nel giudizio di merito; una volta preclusa, la nullità della clausola derogatoria non consente di riaprirla

  • art. 1421 c.c.

    la nullità è rilevabile d'ufficio, ma solo nei limiti dei fatti già allegati e provati nel rispetto delle preclusioni processuali

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammissibili nuove allegazioni o documenti se non ricorre un concreto impedimento alla loro precedente produzione; la nullità non può essere introdotta eludendo le preclusioni

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per affermare che le eccezioni in senso stretto devono essere formulate nei termini di fissazione del thema decidendum e del thema probandum in primo grado

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    norma antitrust richiamata per sostenere la nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI vietato

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti nel contesto della dedotta nullità e del contraddittorio officioso

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norme sul perimetro del ricorso per cassazione, utilizzate per articolare le censure di violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 337 c.p.c.

    la sospensione facoltativa del giudizio richiesta per la pendenza di altra causa è inammissibile se domandata per la prima volta in cassazione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per chiedere una decisione nel merito da parte della Cassazione, ma non ritenuto praticabile per mancanza dei necessari accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già acquisiti al giudizio di merito; il potere officioso non consente di aggirare le preclusioni assertive e istruttorie.
  • Per far valere la nullità di una fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI censurato in sede antitrust, la parte deve tempestivamente produrre il provvedimento della Banca d'Italia e lo schema richiamato, oltre ad allegare la natura omnibus del contratto, la data di stipula e la corrispondenza tra clausole e modello vietato.
  • Un atto amministrativo regolatorio non è coperto dal principio iura novit curia e non può essere trattato come fatto notorio solo perché agevolmente reperibile o menzionato in altre decisioni.
  • L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto: se non è tempestivamente proposta nel giudizio di merito, non può essere recuperata indirettamente tramite la nullità della clausola derogatoria.
  • La preclusione maturata su un'eccezione di decadenza o estinzione impedisce di utilizzare il rilievo officioso della nullità per ottenere un risultato sostanzialmente incompatibile con il giudicato interno formatosi sul punto.
  • La sospensione del giudizio in cassazione per la pendenza di altra controversia è inammissibile quando richiede un potere di gestione del processo estraneo alla funzione di legittimità della Corte.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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