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Sentenza

Sentenza del 16/11/2017 n. 15972 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alle imposte dirette e all'IVA per l'anno 2011, di importo complessivo pari a 206.207,60 euro. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi per 144.554,00 euro relativi a 25 fatture emesse dalla società "XXX" s.r.l., ritenute generiche e non idonee a dimostrare l'inerenza delle prestazioni. La ricorrente ha dedotto: l'invalidità dell'atto per la presenza della firma digitale nonostante la notifica tramite messo; la violazione dell'art. 24 della legge n. 4 del 1929 per la mancata redazione preventiva di un processo verbale di constatazione; l'effettiva riferibilità delle fatture all'attività notarile, anche mediante i numeri di repertorio; e l'asserito onere dell'Ufficio di dimostrare la non inerenza dei costi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto valida la sottoscrizione digitale dell'avviso, poiché non generava dubbi sulla provenienza dell'atto e quest'ultimo aveva comunque consentito alla contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha escluso l'obbligo di un preventivo processo verbale, poiché l'Ufficio non aveva svolto accessi, ispezioni o verifiche e, in ogni caso, l'art. 24 della legge n. 4 del 1929 non prevede una sanzione per la sua violazione. Nel merito, il giudice ha affermato che spettava alla contribuente provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi. Le fatture, comprese quelle indicate dalla contribuente come riferibili all'attività professionale, contenevano descrizioni laconiche e generiche, come "certificati", "visure", "deposito documenti" e "raccolta documentazione", insufficienti a dimostrare concretamente le prestazioni effettuate e la loro utilità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 24 della legge n. 4 del 1929

    La violazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

    La disposizione è stata ritenuta non più operante in modo generale, alla luce della successiva disciplina procedimentale. L'obbligo di un processo verbale preventivo opera principalmente quando l'Amministrazione svolge accessi, ispezioni o verifiche; in assenza di tali attività non era necessario notificare un verbale prima dell'avviso di accertamento.

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per individuare la disciplina degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche ai fini delle imposte sui redditi, nell'ambito delle quali può assumere rilievo la redazione del processo verbale.

  • Art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per la disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche in materia di IVA.

  • Art. 12 della legge n. 212 del 2000

    Quando vi siano accessi, ispezioni o verifiche, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del processo verbale, salvo le ipotesi previste dalla legge. Tale garanzia non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto, poiché non vi erano state attività ispettive presso la contribuente.

  • Principio giurisprudenziale di Cassazione, sentenza n. 21184 dell'8 ottobre 2014

    Spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

    La mera contabilizzazione o fatturazione della spesa non è sufficiente. Il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare l'importo, la natura concreta della prestazione, la sua effettiva esecuzione, l'utilità per l'attività e la coerenza economica del costo.

Massime di principio

  • La firma digitale apposta su un atto tributario non ne determina automaticamente l'invalidità quando l'atto è notificato con modalità diversa dalla PEC, se la provenienza dell'atto è certa e il contribuente ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • Il processo verbale preventivo e il termine dilatorio di 60 giorni assumono rilievo soprattutto quando l'Amministrazione abbia svolto accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente; non sono necessariamente richiesti per accertamenti basati su documentazione già disponibile o su controlli a tavolino.
  • Per dedurre un costo non basta esibire una fattura formalmente regolare o averlo registrato in contabilità: occorre documentare la prestazione concreta, il soggetto che l'ha eseguita, la sua utilità per l'attività e la coerenza dell'importo.
  • Descrizioni generiche e omnicomprensive delle prestazioni, come "consulenza", "visure" o "raccolta documenti", possono essere insufficienti se non accompagnate da contratti, relazioni, ordini, corrispondenza, prove dell'attività svolta o altri elementi verificabili.
  • Quando esistono rapporti economici o societari stretti tra il professionista e il soggetto emittente delle fatture, è opportuno fornire una prova particolarmente dettagliata dell'effettività e dell'inerenza delle prestazioni, non limitandosi ai soli riferimenti numerici delle fatture o dei repertori.
  • In caso di contestazione dell'inerenza, l'onere principale di dimostrare l'esistenza e l'inerenza del costo grava sul contribuente; l'Amministrazione può legittimamente negare la deduzione se la documentazione non consente un controllo analitico della spesa.

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