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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41795/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Un ingegnere aveva chiesto l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria del consorzio appaltatore per un credito professionale, con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., relativo al compenso per la progettazione strutturale degli impalcati di lavori di ammodernamento e adeguamento di un tratto autostradale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo non provato il conferimento dell'incarico da parte del consorzio, la mancanza di un contratto scritto e di una specifica indicazione del professionista nell'offerta di gara, oltre a reputare generiche la prova testimoniale e l'istanza di esibizione contabile. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sullo stato passivo e del codice dei contratti pubblici, oltre a nullità della motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva valorizzato circostanze attinenti solo al rapporto tra consorzio e stazione appaltante, mentre il suo rapporto con l'appaltatore era privatistico; 2) nullità per motivazione apparente/incongruente, affermando che il rapporto aveva avuto regolare esecuzione con consegna degli elaborati e cura dei rapporti con l'impresa incaricata della carpenteria metallica; 3) nullità per motivazione perplessa, contestando l'inammissibilità della prova testimoniale e dell'ordine di esibizione, che erano diretti a provare il conferimento dell'incarico e le prestazioni rese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dell'appalto integrato chiarendo che il rapporto tra impresa appaltatrice e progettista esterno è distinto e autonomo rispetto a quello tra impresa e stazione appaltante, ma ha ritenuto comunque corretto il rilievo del Tribunale sulla mancanza di prova del conferimento dell'incarico professionale e della stipulazione del relativo contratto. Ha affermato che, nella fattispecie, l'obbligo di indicare il progettista nell'offerta e di documentarne la scelta deriva dalla disciplina applicabile agli appalti integrati ed è funzionale a consentire alla stazione appaltante la verifica preventiva dei requisiti tecnici, ma la decisione impugnata non aveva affermato l'invalidità del contratto: si era limitata a escludere che la documentazione prodotta provasse la stipulazione dell'incarico e a reputare generiche le prove orali e l'istanza di esibizione. La Corte ha inoltre escluso che fosse configurabile un vizio di motivazione apparente o contraddittoria, osservando che il giudizio di ammissibilità della prova testimoniale è riservato al merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato. Spese non liquidate per mancata costituzione dell'intimato; disposto altresì l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base del privilegio del credito professionale insinuato al passivo

  • artt. 93, 96 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    invocati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 53, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione

    nelle procedure di appalto integrato impone l'indicazione del progettista qualificato nell'offerta; la Corte ne ricava una funzione di garanzia per la stazione appaltante e di prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico

  • art. 253, comma 1-quinquies, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    la Corte lo usa per delimitare l'applicabilità temporale dell'art. 53, comma 3, alle gare successive al regolamento di attuazione

  • art. 19, comma 1-ter, l. 11 febbraio 1994, n. 109

    considerato disciplina previgente sostanzialmente analoga all'obbligo di indicare in offerta il progettista qualificato

  • art. 19, comma 5-bis, l. 11 febbraio 1994, n. 109

    richiamato come antecedente della regola per cui l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo

  • art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    citato solo per ricordare il successivo divieto dell'appalto integrato

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità del decreto per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria; la Corte esclude il vizio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 210 c.p.c.

    norma posta a fondamento dell'istanza di esibizione delle scritture contabili, ritenuta inammissibile per genericità

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sul giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto integrato, il rapporto tra impresa appaltatrice e progettista esterno è autonomo e distinto da quello tra impresa e stazione appaltante, ma resta collegato funzionalmente all'esecuzione dell'opera.
  • L'obbligo di indicare il progettista qualificato nell'offerta, nelle procedure soggette alla disciplina dell'appalto integrato, presuppone che l'incarico sia già stato conferito in una forma idonea a consentirne la documentazione e la valutazione in gara.
  • La mancata produzione del documento contrattuale può legittimare il rigetto della domanda di credito quando la documentazione versata agli atti attesti solo l'esecuzione della prestazione e non anche la stipulazione del rapporto professionale.
  • L'apprezzamento del giudice di merito sull'ammissibilità della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato, non già come violazione di legge.
  • L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve essere specifica e non può essere formulata in termini generici, pena l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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