Cassazione Penale, Ordinanza n. 02481/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre applicato la conseguenza legale dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., decidendo senza formalità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva concordato davanti al Tribunale di Genova, ex art. 444 c.p.p., una pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per i reati contestati al capo A. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge, lamentando l'erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 5, c.p. La Corte ha però rilevato che tale censura non rientra tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale.
È indicato come il perimetro tassativo dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento; la doglianza sulla sussistenza dell'aggravante non vi rientra.
La declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata senza formalità.
Norma di concorso di persone richiamata nel capo di imputazione.
Norma di furto richiamata nel capo di imputazione.
Richiamo delle aggravanti contestate nel capo di imputazione, tra cui quella di cui al n. 5 oggetto di censura.
art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma richiamata nel capo di imputazione; dal testo non è possibile ricavarne ulteriore specificazione fattuale.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La contestazione della sola sussistenza di un'aggravante non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento, se non si traduce in una delle specifiche doglianze consentite dalla legge.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
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