Cassazione Civile, Ordinanza n. 05318/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2005, ricostruendo induttivamente il reddito ai fini IRES e IVA e disconoscendo, tra gli altri, il costo relativo ai compensi corrisposti agli amministratori. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, mantenendo fermo il rilievo sui compensi degli amministratori. In appello la CTR del Molise aveva invece ritenuto deducibile tale costo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 60 TUIR, sostenendo che i compensi degli amministratori non fossero deducibili perché gli amministratori della società svolgevano attività in autonomia, senza un effettivo vincolo di subordinazione o assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di altro organo sociale. La società ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di sommaria esposizione dei fatti ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, ma ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, perché riesamini la deducibilità del costo dei compensi degli amministratori verificando in concreto se per l'amministratore delegato sussistesse un vero rapporto di lavoro subordinato e rilevando che per il presidente del consiglio di amministrazione tale compatibilità deve essere esclusa. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
sommaria esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione non è inammissibile se, pur non dettagliando analiticamente ogni posizione processuale, consente comunque una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali e dell'oggetto dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato veicolato come violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla deducibilità del costo dei compensi degli amministratori.
art. 60 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma è richiamata dall'Ufficio per escludere la deducibilità dei compensi quando manchi un effettivo rapporto di subordinazione; la Corte chiarisce che la questione va letta in combinazione con la necessità di accertare in concreto la subordinazione per il socio-amministratore, mentre per il presidente del c.d.a. o amministratore unico la subordinazione è incompatibile.
art. 95 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei compensi agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73 TUIR è prevista dalla disciplina vigente, ma resta necessario verificare la natura effettiva del rapporto sottostante quando si prospetti anche un rapporto di lavoro dipendente.
art. 62 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La Corte richiama la previgente disciplina per evidenziare l'evoluzione normativa e il diverso trattamento dei compensi degli amministratori rispetto al regime successivo alla riforma del 2003.
art. 73, comma 1, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Serve a individuare i soggetti cui si applica la disciplina sulla deducibilità dei compensi degli amministratori prevista dall'art. 95 TUIR.
Richiamato per descrivere l'attività dell'amministratore come attività di gestione fondata su immedesimazione organica o, al limite, su mandato.
Norma processuale richiamata per il procedimento camerale e per le memorie depositate dalle parti.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità del compenso corrisposto a un amministratore di società di capitali, non basta il dato formale della carica o delle delibere societarie: occorre verificare in concreto se l'attività svolta sia effettivamente distinta dalle funzioni gestorie e sia caratterizzata da subordinazione, con assoggettamento a potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
- La qualità di amministratore o socio di una società di capitali non esclude in astratto un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società; tale compatibilità viene però meno quando la persona cumuli nella stessa figura poteri gestori tali da escludere ogni effettiva soggezione a un superiore gerarchico, come nel caso dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione investito di poteri incompatibili con la subordinazione.
- Per il giudizio di cassazione, l'eccezione di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti è infondata se il ricorso consente comunque alla Corte di comprendere fatti sostanziali e processuali, oggetto della lite e ratio della censura, senza necessità di accesso ad atti esterni.
- La deducibilità fiscale dei compensi degli amministratori va distinta dalla mera esistenza del compenso: quando il costo viene qualificato come costo da lavoro dipendente, la sua deduzione presuppone l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei suoi elementi tipici; in mancanza, il costo non è deducibile come tale.
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