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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21577/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società emittente, lamentando la mancata ammissione di un credito di euro 5.404.478,08 asseritamente derivante dal rimborso di un prestito obbligazionario. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione rilevando, in sintesi, che per l'ammissione al passivo era necessario il possesso dei titoli obbligazionari al portatore; che tale possesso non risultava in capo all'opponente; che il rinvenimento dei titoli presso altra società del gruppo non provava il possesso della ricorrente; e che, inoltre, la stessa ricorrente aveva fornito versioni tra loro contraddittorie circa la consegna dei titoli, prima sostenendo che non le fossero stati mai consegnati e poi affermando di averli avuti in disponibilità e depositati per partecipare a un'assemblea degli obbligazionisti. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte avrebbe errato nell'onere della prova e nel ritenere nuova la domanda/questione relativa all'inadempimento dell'obbligo di consegna dei certificati; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sottoscrizione del prestito obbligazionario e il pagamento del relativo corrispettivo; 3) violazione degli artt. 1992 e 2003 c.c., assumendo di aver agito in via causale e che, comunque, il possesso del titolo attiene alla legittimazione e non alla titolarità, invocando anche l'art. 2006, comma 2, c.c.; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria sul possesso dei titoli da parte di altra società del gruppo e sulla riscossione di alcune cedole senza esibizione dei titoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato il rigetto non solo sul profilo cartolare, ma anche su un'autonoma ratio decidendi relativa all'azione causale: la contraddittorietà delle versioni fornite dalla stessa opponente sulla consegna dei titoli dimostrava l'infondatezza della pretesa di inadempimento dell'obbligo di consegna. Tale ratio non era stata specificamente censurata in cassazione. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché attaccavano una questione assorbita o comunque non colpivano la ratio decisiva della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse, nella parte in cui contestava il rigetto di una domanda cartolare che la stessa ricorrente assumeva non proposta; per il resto è stato ritenuto infondato, poiché ai fini della legittimazione all'azione cartolare conta il mancato possesso del titolo da parte dell'attore, a prescindere da chi lo possieda effettivamente. È stata inoltre ritenuta inammissibile la deduzione dell'art. 2006, comma 2, c.c. perché nuova e fondata su fatti non risultanti dalla sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a un profilo non decisivo e perché fondato su fatti non emergenti dalla sentenza o non specificamente dedotti in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento dell'obbligo di consegna dei certificati obbligazionari e la relativa responsabilità della debitrice; la Corte non accoglie la censura perché la ratio decisiva della sentenza d'appello era la contraddittorietà delle allegazioni dell'opponente e la conseguente mancanza di prova dell'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene inammissibili le censure perché non incidono sulla ratio decidendi autonoma della decisione di merito.

  • art. 1992 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la distinzione tra legittimazione cartolare e titolarità del diritto; la Corte non accoglie l'impostazione perché, nel caso concreto, il difetto di possesso del titolo da parte dell'attrice esclude la legittimazione all'azione cartolare.

  • art. 2003 c.c.

    La Corte afferma che il possesso del titolo da parte dell'attore è requisito di legittimazione all'azione cartolare; se il titolo non è posseduto dall'attore, l'azione non può essere esercitata, a prescindere da chi sia l'effettivo possessore.

  • art. 2006 c.c.

    La deduzione della legittimazione all'esercizio del diritto anche senza presentazione del titolo è stata ritenuta inammissibile perché nuova in cassazione e basata su fatti non risultanti dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata per i motivi relativi agli artt. 1218, 2697, 1992, 2003 e 2006 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude la fondatezza della censura perché il fatto decisivo era comunque stato superato dalla ratio della contraddittorietà delle allegazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude la sussistenza di motivazione apparente o contraddittoria nei termini denunciati.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ritiene infondata/inammissibile la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'opposizione allo stato passivo, se la pretesa si fonda su un'obbligazione causale, il giudice può rigettarla anche per contraddittorietà intrinseca delle allegazioni dell'opponente, senza che sia necessario affrontare ulteriori profili cartolari.
  • In cassazione è inammissibile censurare una decisione di merito senza aggredire tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono la statuizione impugnata.
  • Per l'esercizio dell'azione cartolare il requisito decisivo è il possesso del titolo da parte dell'attore; è irrilevante chi ne sia l'effettivo possessore se l'attore non lo possiede.
  • Non può essere introdotta per la prima volta in cassazione una prospettazione difensiva fondata su presupposti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e non dedotti nei gradi di merito.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando muove da fatti non emergenti dalla sentenza impugnata o non specificamente veicolati nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTitoli di creditoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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