Cassazione Civile, Ordinanza n. 22538/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito in primo grado davanti al Tribunale di Genova per ottenere il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche conseguite negli anni dal 1985 al 1993, deducendo di avere svolto attività professionale a tempo pieno per l'intero periodo del corso senza percepire alcun compenso. I convenuti avevano eccepito la prescrizione e chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine decennale fosse decorso dal 27 ottobre 1999 e che la citazione notificata nel 2015 fosse tardiva. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: 1) violazione di norme UE, costituzionali, del d.lgs. n. 257/1991, della l. n. 370/1999 e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c. in tema di prescrizione, contestando che il termine decorresse dal 27 ottobre 1999; 2) violazione di norme sulla liquidazione del danno e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse comunque affrontato il tema della remunerazione annua fissata dall'art. 11 l. n. 370/1999; 3) ulteriore censura sulla mancata liquidazione degli interessi compensativi; 4) dedotta violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU per l'asserita insufficienza del risarcimento; 5) censura specifica della posizione di una ricorrente che aveva frequentato la specializzazione in medicina dello sport, sostenendo l'inclusione della specializzazione negli elenchi rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e inammissibile il primo motivo perché conforme a consolidato orientamento secondo cui, per i medici specializzandi non destinatari dell'intervento del legislatore del 1999, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. Ha aggiunto che non risultavano allegati atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica della citazione del 2015. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era fondata unicamente sulla prescrizione e non conteneva statuizioni sul quantum o sulla compatibilità convenzionale del ristoro. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio decidendi alternativa non più esaminabile, essendo ormai consolidata la decisione sulla prescrizione. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, l'ulteriore condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità processuali, tra cui la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure perché non pertinenti alla ratio decidendi
causa di inammissibilità quando il ricorso contrasta con un orientamento consolidato della Corte
artt. 5 e 189 del Trattato CEE
richiamati dai ricorrenti a fondamento della violazione del diritto unionale sulla remunerazione dei medici specializzandi
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato dai ricorrenti in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE
la Corte ribadisce che la loro tardiva e incompleta trasposizione ha determinato l'inadempimento dello Stato per il periodo considerato
art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato come fonte interna di attuazione della disciplina europea sulla remunerazione dei medici specializzandi
art. 11 della legge n. 370 del 1999
considerato dall'orientamento consolidato come momento che fa cessare la ragionevole aspettativa di ulteriori adempimenti dello Stato e fa decorrere la prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
invocati in relazione all'interpretazione e applicazione delle fonti normative
richiamati per contestare la decorrenza e l'operatività della prescrizione
artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.
invocati come parametri costituzionali a sostegno delle censure
artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.
richiamati dai ricorrenti per la liquidazione e il criterio di quantificazione del danno
invocato per dedurre ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
invocato per sostenere che la mancata corresponsione del ristoro configurerebbe un'ingerenza nel pacifico godimento dei beni
richiamato tra le norme violate nel quinto motivo
richiamato tra le norme violate nel quinto motivo
richiamato tra le norme violate nel quinto motivo
richiamato tra le norme violate nel quinto motivo
richiamato tra le norme violate nel quinto motivo
applicato per la condanna dei ricorrenti a una somma ulteriore per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
d.m. 31 ottobre 1991
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inclusione della specializzazione in medicina dello sport negli elenchi rilevanti
artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE
richiamati con riferimento agli elenchi delle specializzazioni che danno titolo al trattamento economico
sentenza Cass. 17 maggio 2011, n. 10813
indicata come precedente consolidato sulla decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999
sentenza Cass., Sezioni Unite, 31 maggio 2022, n. 17619
richiamata a conferma autorevole del medesimo principio sulla decorrenza della prescrizione
Massime di principio
- Nei giudizi di risarcimento promossi dai medici specializzandi per l'omessa o tardiva attuazione della disciplina europea sulla remunerazione, per i soggetti non coperti dall'intervento normativo del 1999 la prescrizione decennale della pretesa decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999.
- Quando la decisione di merito è fondata in modo assorbente sulla prescrizione, sono inammissibili per difetto di interesse le censure che investono soltanto il quantum, i criteri di liquidazione del danno o la sua compatibilità convenzionale, se la sentenza impugnata non contiene statuizioni su tali aspetti.
- Il motivo di ricorso diretto contro una ratio decidendi alternativa o residuale non può essere esaminato se la ratio principale, già sufficiente a sorreggere la decisione, è rimasta intatta.
- La deduzione di violazioni in materia di specializzazioni mediche rilevanti ai fini del trattamento economico non può superare l'assorbente accertamento della prescrizione del diritto azionato.
- Per superare l'eccezione di prescrizione non è sufficiente contestare in astratto il dies a quo individuato dalla giurisprudenza consolidata; occorre allegare e provare specifici atti interruttivi idonei a impedire il maturare del termine.
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