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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22538/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito in primo grado davanti al Tribunale di Genova per ottenere il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche conseguite negli anni dal 1985 al 1993, deducendo di avere svolto attività professionale a tempo pieno per l'intero periodo del corso senza percepire alcun compenso. I convenuti avevano eccepito la prescrizione e chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine decennale fosse decorso dal 27 ottobre 1999 e che la citazione notificata nel 2015 fosse tardiva. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: 1) violazione di norme UE, costituzionali, del d.lgs. n. 257/1991, della l. n. 370/1999 e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c. in tema di prescrizione, contestando che il termine decorresse dal 27 ottobre 1999; 2) violazione di norme sulla liquidazione del danno e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse comunque affrontato il tema della remunerazione annua fissata dall'art. 11 l. n. 370/1999; 3) ulteriore censura sulla mancata liquidazione degli interessi compensativi; 4) dedotta violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU per l'asserita insufficienza del risarcimento; 5) censura specifica della posizione di una ricorrente che aveva frequentato la specializzazione in medicina dello sport, sostenendo l'inclusione della specializzazione negli elenchi rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e inammissibile il primo motivo perché conforme a consolidato orientamento secondo cui, per i medici specializzandi non destinatari dell'intervento del legislatore del 1999, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. Ha aggiunto che non risultavano allegati atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica della citazione del 2015. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era fondata unicamente sulla prescrizione e non conteneva statuizioni sul quantum o sulla compatibilità convenzionale del ristoro. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio decidendi alternativa non più esaminabile, essendo ormai consolidata la decisione sulla prescrizione. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, l'ulteriore condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare nullità processuali, tra cui la violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure perché non pertinenti alla ratio decidendi

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    causa di inammissibilità quando il ricorso contrasta con un orientamento consolidato della Corte

  • artt. 5 e 189 del Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti a fondamento della violazione del diritto unionale sulla remunerazione dei medici specializzandi

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dai ricorrenti in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE

    la Corte ribadisce che la loro tardiva e incompleta trasposizione ha determinato l'inadempimento dello Stato per il periodo considerato

  • art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991

    richiamato come fonte interna di attuazione della disciplina europea sulla remunerazione dei medici specializzandi

  • art. 11 della legge n. 370 del 1999

    considerato dall'orientamento consolidato come momento che fa cessare la ragionevole aspettativa di ulteriori adempimenti dello Stato e fa decorrere la prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    invocati in relazione all'interpretazione e applicazione delle fonti normative

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    richiamati per contestare la decorrenza e l'operatività della prescrizione

  • artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.

    invocati come parametri costituzionali a sostegno delle censure

  • artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per la liquidazione e il criterio di quantificazione del danno

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    invocato per sostenere che la mancata corresponsione del ristoro configurerebbe un'ingerenza nel pacifico godimento dei beni

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate nel quinto motivo

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate nel quinto motivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate nel quinto motivo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate nel quinto motivo

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate nel quinto motivo

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti a una somma ulteriore per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

  • d.m. 31 ottobre 1991

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inclusione della specializzazione in medicina dello sport negli elenchi rilevanti

  • artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE

    richiamati con riferimento agli elenchi delle specializzazioni che danno titolo al trattamento economico

  • sentenza Cass. 17 maggio 2011, n. 10813

    indicata come precedente consolidato sulla decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999

  • sentenza Cass., Sezioni Unite, 31 maggio 2022, n. 17619

    richiamata a conferma autorevole del medesimo principio sulla decorrenza della prescrizione

Massime di principio

  • Nei giudizi di risarcimento promossi dai medici specializzandi per l'omessa o tardiva attuazione della disciplina europea sulla remunerazione, per i soggetti non coperti dall'intervento normativo del 1999 la prescrizione decennale della pretesa decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999.
  • Quando la decisione di merito è fondata in modo assorbente sulla prescrizione, sono inammissibili per difetto di interesse le censure che investono soltanto il quantum, i criteri di liquidazione del danno o la sua compatibilità convenzionale, se la sentenza impugnata non contiene statuizioni su tali aspetti.
  • Il motivo di ricorso diretto contro una ratio decidendi alternativa o residuale non può essere esaminato se la ratio principale, già sufficiente a sorreggere la decisione, è rimasta intatta.
  • La deduzione di violazioni in materia di specializzazioni mediche rilevanti ai fini del trattamento economico non può superare l'assorbente accertamento della prescrizione del diritto azionato.
  • Per superare l'eccezione di prescrizione non è sufficiente contestare in astratto il dies a quo individuato dalla giurisprudenza consolidata; occorre allegare e provare specifici atti interruttivi idonei a impedire il maturare del termine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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