Cassazione Civile, Ordinanza n. 19464/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta del relatore. Ha quindi confermato la decisione di merito sfavorevole ai ricorrenti e li ha condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
I ricorrenti avevano agito nei gradi di merito per ottenere l'accertamento del diritto di esercitare il passaggio attraverso il tracciato della ferrovia gestita dalla società resistente, con domanda conseguente di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo la strada demaniale, non usucapibile e non suscettibile di diritti reali in favore dei ricorrenti. In cassazione sono stati dedotti: con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali e violazione degli artt. 2043 c.c. e 2058 c.c.; con il secondo motivo, violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo generico e comunque non confrontato con la ratio decidendi sulla demanialità del bene e sulla conseguente impossibilità di usucapione e di costituzione di diritti reali; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la liquidazione delle spese si era limitata ad applicare il criterio della soccombenza.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta generica e non idonea a individuare una concreta violazione del principio di valutazione delle prove.
La doglianza non spiegava in concreto quale fosse l'erronea ripartizione dell'onere probatorio.
La sua invocazione non si confrontava con la ratio decidendi sulla mancanza di un diritto reale azionabile sul bene.
La richiesta di reintegrazione in forma specifica era collegata a una pretesa che presupponeva un diritto non riconosciuto.
La condanna alle spese è stata ritenuta correttamente applicata secondo il criterio della soccombenza.
La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore per manifesta inammissibilità o infondatezza.
Richiamato per il procedimento camerale in sede di legittimità.
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in deduzioni generiche di violazione di legge o vizio motivazionale senza indicare in modo specifico l'errore denunciato e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito accerta la demanialità di un bene, deve escludersi la possibilità di usucapione e, correlativamente, la costituzione di diritti reali incompatibili con la natura pubblica del bene.
- La richiesta di ripristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno non può essere accolta se presuppone l'esistenza di un diritto reale o di godimento non riconosciuto sul bene controverso.
- La censura sulle spese processuali è infondata quando la sentenza applica correttamente il criterio della soccombenza senza discostarsene in modo illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19341/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2022 del 16/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →