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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26620/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di una giornalista iscritta a un fondo previdenziale integrativo istituito presso l'ente di previdenza dei giornalisti per ottenere la c.d. indennità ex fissa. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo che, in assenza di sufficiente disponibilità finanziaria del fondo, la prestazione fosse inesigibile e che l'ente gestore non fosse tenuto a corrisponderla. Nel ricorso per cassazione la parte interessata ha dedotto due censure: con il primo motivo ha invocato l'art. 1185 c.c., sostenendo che il pagamento effettuato dall'ente dopo la sentenza di primo grado avrebbe comunque superato ogni questione sulla pretesa inesigibilità e che non sarebbe stata ammissibile la ripetizione di quanto pagato; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 6 della Convenzione istitutiva del Fondo e 11 del relativo Regolamento, richiamati dall'art. 12 del CCNL, contestando l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'assenza di disponibilità finanziaria esonererebbe l'ente dall'obbligo di pagamento della prestazione. La Cassazione ha richiamato propri precedenti recentissimi su fattispecie sovrapponibili, chiarendo la natura autonoma del fondo e la non imputabilità all'ente gestore dell'obbligo sostanziale verso l'iscritto; ha poi ritenuto corretta la verifica dell'incapienza e dell'illiquidità complessiva del fondo, nonché la rilevanza della condizione di disponibilità finanziaria sulla esigibilità del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui il fondo costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e l'ente gestore opera come soggetto incaricato del pagamento nei limiti della provvista; in mancanza della necessaria disponibilità finanziaria la prestazione non è esigibile. Ha inoltre escluso la pertinenza dell'art. 1185 c.c., perché il pagamento intervenuto dopo la sentenza di primo grado non era un pagamento anticipato rispetto alla scadenza del termine, ma un adempimento in assenza dell'avveramento della condizione di erogabilità. Le spese di legittimità sono state compensate per il carattere recentissimo dei precedenti seguiti dalla Corte; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1185 c.c.

    non è applicabile quando il pagamento sia avvenuto in assenza dell'avveramento della condizione cui è subordinata l'erogazione della prestazione; tale situazione incide sulla esigibilità del credito.

  • art. 6 della Convenzione istitutiva del Fondo per il pagamento dell'indennità ex fissa

    prevede l'esonero dell'ente gestore dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria e disciplina gli effetti della mancata reintegrazione della liquidità.

  • art. 11 del Regolamento del Fondo

    richiamato come fonte disciplinare della prestazione e della sua erogazione nell'ambito del Fondo.

  • art. 12 CCNL per i dipendenti di aziende giornalistiche

    contiene una relatio alla disciplina convenzionale del Fondo, che la ricorrente invocava per sostenere l'obbligo di pagamento.

  • art. 2117 c.c.

    richiamato in via analogica per qualificare il Fondo come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici con finalità mutualistiche, analogo ai fondi aziendali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in Cassazione, richiamata per la riserva del deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Un fondo previdenziale integrativo con contabilità separata e finalità mutualistiche può costituire un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dall'ente che ne cura la gestione materiale dei pagamenti.
  • Se la disciplina istitutiva collega l'erogazione della prestazione alla necessaria disponibilità finanziaria del fondo, la mancanza di provvista rende la prestazione inesigibile e impedisce la condanna dell'ente gestore al pagamento.
  • Quando il gestore del fondo è tenuto solo a eseguire il pagamento nei limiti della provvista, la sua posizione è assimilabile a quella di un soggetto incaricato del pagamento e non di un debitore sostanziale verso il beneficiario.
  • L'art. 1185 c.c. non è pertinente se il pagamento avviene non già in anticipo rispetto alla scadenza, ma in assenza della condizione prevista per l'esigibilità della prestazione.
  • L'accertamento dell'incapienza del fondo può essere desunto anche dal complessivo insufficiente ammontare della provvista rispetto al numero delle domande già maturate e dalla successiva regolazione collettiva che prenda atto dello stato di illiquidità.

Come è indicizzato

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