Cassazione Civile, Ordinanza n. 22146/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga serie di 19 contratti di lavoro autonomo stipulati tra una collaboratrice e una società televisiva pubblica per attività di regia di programmi televisivi, dal 24.9.2001 al 25.5.2012. Il Tribunale di Roma ha riqualificato il rapporto come subordinato, riconoscendo l’inquadramento nel primo livello del CCNL RAI e condannando la società al pagamento delle mensilità maturate dopo la cessazione del rapporto. La Corte d’appello ha parzialmente riformato la decisione, confermando la subordinazione ma attribuendo il quarto livello contrattuale, e ha inoltre condannato la datrice al versamento dei contributi previdenziali non prescritti e al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi prescritti. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) errata esclusione della risoluzione per mutuo consenso, deducendo che il lungo tempo trascorso tra i rapporti e l’azione giudiziaria avrebbe dovuto far ritenere sciolto il vincolo; 2) violazione dell’art. 2094 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato la subordinazione nonostante il contenuto dei contratti e le mansioni svolte, che secondo la ricorrente deponevano per l’autonomia; 3) errata esclusione dell’applicazione dell’art. 32, comma 5, l. 183/2010 alla liquidazione del danno, sostenendo che la disciplina forfetaria dovesse valere anche quando un rapporto autonomo venga giudizialmente convertito/riqualificato in subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’accertamento della risoluzione per mutuo consenso è valutazione di merito e, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato logicamente l’esclusione del consenso tacito allo scioglimento, valorizzando l’inerzia della lavoratrice come non univocamente significativa anche in ragione del metus di ritorsioni datoriali. Ha dichiarato il secondo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui contestava i criteri giuridici di subordinazione, perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente gli indici della subordinazione; inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione la valutazione di fatto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che il regime indennitario dell’art. 32, comma 5, l. 183/2010 non si applica alla diversa ipotesi di rapporto originariamente autonomo, poi giudizialmente riqualificato come subordinato a tempo indeterminato, perché la norma riguarda la conversione di contratti a termine (e fattispecie assimilate) stipulati sin dall’origine come subordinati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La volontà concorde di scioglimento del rapporto deve risultare da un apprezzamento di merito; il mero decorso del tempo non basta, da solo, a integrare una risoluzione per mutuo consenso.
È richiamato in relazione alla dedotta valutazione della condotta delle parti, ma non viene riconosciuta come base per inferire automaticamente il mutuo consenso dal comportamento inerte della lavoratrice.
La subordinazione ricorre quando la prestazione è resa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, con inserimento nell’organizzazione aziendale; continuità, orario, retribuzione fissa e ulteriori elementi hanno valore solo indiziario/sussidiario.
È evocato dalla ricorrente per contestare l’interpretazione dei contratti, ma la Corte ribadisce che la qualificazione della prestazione dipende soprattutto dalla concreta attuazione del rapporto.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Il regime indennitario forfetario non si applica alla riqualificazione giudiziale di un rapporto autonomo in rapporto subordinato a tempo indeterminato; opera invece nelle ipotesi di conversione di contratti a termine stipulati sin dall’origine come subordinati.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento alla domanda risarcitoria, senza accoglimento della tesi estensiva del regime forfetario.
Richiamato dalla ricorrente ai fini della liquidazione del danno, ma la Corte esclude l’applicazione dell’art. 32, comma 5, l. 183/2010 alla fattispecie concreta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui fatti storici e sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La risoluzione per mutuo consenso di un rapporto di lavoro reiterato nel tempo non può essere desunta automaticamente dal solo lungo intervallo tra la cessazione delle collaborazioni e l’azione giudiziaria; occorre un accertamento di fatto sulla comune volontà di scioglimento, sorretto da motivazione logica e non censurabile in cassazione se adeguata.
- Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, il dato decisivo è l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo e di controllo del datore, con inserimento nell’organizzazione aziendale; gli altri indici (continuità, orario, retribuzione fissa, utilizzo di mezzi aziendali, omogeneità con il personale interno) hanno funzione sussidiaria e vanno valutati complessivamente.
- L’accertamento in concreto degli elementi fattuali che rivelano la subordinazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e priva di errori di diritto.
- Il regime forfetario dell’art. 32, comma 5, l. 183/2010 è norma speciale riferita alla conversione di contratti a termine stipulati ab origine come subordinati e non è estensibile alla diversa ipotesi in cui un rapporto originariamente autonomo venga giudizialmente riqualificato come subordinato a tempo indeterminato.
- La disciplina risarcitoria delle conversioni contrattuali non può essere applicata in via analogica a fattispecie più gravi o diverse, come l’utilizzazione fraudolenta di collaborazioni autonome poi accertate come lavoro subordinato sin dall’origine.
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