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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44373/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pala Nicolino aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 3 marzo 2022 che lo aveva condannato a 2 anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) e lo aveva prosciolto dalla contravvenzione ai sensi dell'art.186 d.lgs. 285/1992. La Corte territoriale dichiarò l'appello inammissibile per tardività: la motivazione di primo grado era depositata il 10 giugno 2022 e il termine quinquennale (?) per proporre appello di 45 giorni scadeva il 16 luglio 2022, mentre la raccomandata recante l'appello risultava spedita il 18 luglio 2022 (pervenuta il 19 luglio 2022). In cassazione il ricorrente dedusse: (i) un errore nel calcolo del termine (sostenendo che il termine ultimo fosse il 18 luglio 2022 per effetto del computo dei giorni), e (ii) che l'appello era stato consegnato il 15 luglio 2022 a un operatore postale privato che ne aveva provveduto alla spedizione, con conseguente efficacia anticipatoria prevista dall'art. 583, comma 2, c.p.p., anche se il vettore privato poi si era avvalso di Poste Italiane per l'effettivo recapito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la prima censura perché il difensore ha ammesso l'errore di calcolo: il termine per proporre appello scadeva il 16 luglio 2022. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui i servizi postali privati regolarmente autorizzati possono essere utilizzati per la spedizione dell'atto e possono produrre l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma 2, c.p.p.; tuttavia dai documenti emergeva che l'operatore privato non aveva effettivamente spedito direttamente al Tribunale il plico, ma lo aveva presentato a Poste Italiane, che appose il timbro del 18 luglio 2022. Pertanto la data rilevante ai fini del decorso del termine era quella di Poste Italiane (18 luglio 2022), successiva al termine utile, sicché l'appello è tardivo e la dichiarazione di inammissibilità resa dalla Corte d'appello era corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; le parti civili non hanno ottenuto rifusione spese per mancanza di apporto all'istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Norma sostanziale che punisce l'omicidio colposo; indicata per descrivere il capo di imputazione a carico del ricorrente

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma richiamata rispetto alla contravvenzione contestata (capo B), dalla quale il ricorrente era stato assolto in primo grado

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilita' dell'appello quando proposto oltre il termine; norma applicata dalla Corte territoriale per dichiarare tardivo l'appello

  • art. 583, comma 2 c.p.p.

    Prevede l'effetto anticipatorio della data di spedizione per gli atti di impugnazione inviati a mezzo raccomandata; la Corte ha riconosciuto la validita' dell'istituto anche per servizi di recapito privati autorizzati, ma ha precisato che va considerata la data di effettiva spedizione al destinatario

  • Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 57, lett. b)

    Ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, eliminando la riserva esclusiva a Poste Italiane per le notificazioni e comunicazioni giudiziarie e consentendo l'uso di servizi postali privati autorizzati per le spedizioni giudiziarie

  • D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4

    Norma originaria che riservava i servizi giudiziari a Poste Italiane; la Corte ricorda che tale riserva è stata abrogata dalla L. 124/2017

Massime di principio

  • Il termine per proporre impugnazione decorre dal giorno successivo al deposito della motivazione e deve essere calcolato con attenzione: errori di computo possono risultare manifesti e precludere l'accoglimento del motivo
  • La spedizione dell'atto mediante raccomandata produce effetto anticipatorio ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p.p., ma rileva la data effettiva di spedizione al destinatario; se un vettore privato si limita a consegnare il plico a Poste Italiane, la data rilevante è quella dell'ufficio postale che materialmente ha effettuato la spedizione
  • I servizi postali privati autorizzati possono essere utilizzati per la presentazione degli atti giudiziari e possono produrre l'effetto anticipatorio, purché il servizio privato effettivamente effettui la spedizione e fornisca idonea prova datata dell'avvenuto invio direttamente all'ufficio destinatario
  • In caso di dubbio sulla data di spedizione conviene ottenere e conservare documentazione probatoria chiara e tempestiva (ricevute del vettore autorizzato con timbro/attestazione di presa in carico e, se possibile, attestazioni di consegna), onde evitare che il plico sia materialmente inoltrato da terzi e che la data rilevante risulti essere quella di un altro soggetto
  • L'inammissibilità per tardività dell'appello comporta la perdita del rimedio; pertanto è essenziale rispettare termini procedurali rigorosi e, in caso di utilizzo di servizi terzi, accertarne la modalità concreta di spedizione

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