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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30466/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale su un atto di acquisto di terreni agricoli del 17 ottobre 2013. L’atto era stato tassato con l’agevolazione prevista per l’imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004, ma l’Ufficio aveva poi revocato il beneficio perché l’iscrizione all’albo IAP, inizialmente provvisoria, risultava cessata dopo due anni. La C.T.R. aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo, in sostanza, che l’agevolazione spettasse comunque a chi, alla data dell’atto, avesse lo status di coltivatore diretto e fosse iscritto all’INPS, potendo anche riconoscersi d’ufficio la qualifica di imprenditore agricolo professionale. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione di legge sostenendo che la contribuente, avendo fruito del beneficio come IAP, non poteva poi invocare in giudizio la diversa qualifica di coltivatrice diretta, trattandosi di presupposti distinti e non potendo il titolo dell’agevolazione mutare in sede contenziosa; ha inoltre richiamato la disciplina sulle agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli e la giurisprudenza che esclude la possibilità di ottenere, dopo la decadenza da un beneficio, un’altra agevolazione basata su diverso requisito soggettivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la censura perché, una volta che l’atto è stato sottoposto a tassazione con una determinata agevolazione richiesta o comunque accettata dal contribuente, la successiva decadenza da quel beneficio impedisce di invocare in sede di impugnazione un diverso regime agevolativo fondato su presupposti differenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 1, tariffa I, nota I, d.P.R. n. 131 del 1986

    norma richiamata per il regime impositivo dell’atto e per le agevolazioni sull’imposta di registro

  • art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004

    disciplina l’agevolazione fiscale per l’imprenditore agricolo professionale; il beneficio è collegato al possesso dei requisiti richiesti dalla norma

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 99 del 2004

    sono richiamati per individuare i requisiti soggettivi dell’IAP e il rapporto con l’agevolazione fiscale

  • art. 4 l.r. n. 45 del 2007

    norma regionale richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla qualifica agricola

  • art. 14 disp. att. c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione interpretativa/di coordinamento

  • art. 1647 c.c.

    utilizzato dalla Corte per affermare che l’iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti presuppone abitualità e prevalenza dell’attività agricola e quindi non ha natura meramente istantanea

  • art. 2, comma 4-bis, d.lgs. n. 99 del 2004

    richiamato come conferma legislativa del principio di permanenza del requisito e della perdita dell’agevolazione in caso di cancellazione entro cinque anni

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, quando un atto è stato tassato con un’agevolazione richiesta o comunque accettata dal contribuente, la successiva decadenza da quel beneficio preclude la possibilità di far valere in giudizio un’altra agevolazione fondata su presupposti diversi, perché il potere di accertamento e qualificazione tributaria si consuma al momento della tassazione dell’atto.
  • Le qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale sono presupposti soggettivi distinti: l’agevolazione riconosciuta per l’una non può essere automaticamente trasposta sull’altra in sede contenziosa se il titolo agevolativo originariamente applicato è venuto meno.
  • Ai fini delle agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli, l’iscrizione nella gestione previdenziale del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale non è un requisito puramente istantaneo, ma deve mantenere una connotazione di continuità nel tempo; la cancellazione volontaria entro il quinquennio determina la perdita del beneficio.
  • Il giudice di merito, in controversie su agevolazioni tributarie agricole, deve verificare il titolo dell’agevolazione applicata in sede di registrazione dell’atto e non può sostituirlo con altro diverso se ciò comporta l’introduzione di un nuovo presupposto soggettivo non dedotto come base della tassazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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