Cassazione Civile, Ordinanza n. 34943/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (utilizzatrice)
La controversia
Una società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria un'imbarcazione da diporto; a fronte del mancato pagamento di alcuni canoni aveva agito per la risoluzione del contratto, per la riconsegna del bene e per il pagamento dei canoni scaduti, ottenendo decreto ingiuntivo poi opposto. Nel corso del giudizio il bene è stato restituito ed è stato successivamente venduto. La corte d'appello, preso atto dell'avvenuta restituzione, del pagamento dei canoni ingiunti e della vendita dell'imbarcazione, ha applicato la clausola contrattuale che prevedeva la decurtazione del ricavato di vendita e, considerando solo i canoni scaduti oggetto di domanda, ha ritenuto che il ricavato superasse il dovuto e ha disposto la compensazione a favore dell'utilizzatrice, ordinando la restituzione di quanto da essa già versato. La società di leasing ha proposto ricorso principale deducendo violazione delle norme di diritto e falsa interpretazione dell'art. 19 del contratto, sostenendo che il ricavato avrebbe dovuto essere imputato anche a penale e canoni a scadere. L'utilizzatrice ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero riconosciuto anche il saldo a suo favore tra prezzo di vendita e somme dovute, come da lei richiesto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi: quanto al principale, ha osservato che la compensazione è stata correttamente limitata alle somme oggetto di domanda e che, comunque, per un contratto del 2008 continua ad applicarsi, secondo Cass. Sez. Un. n. 2061/2021, la disciplina ricavabile dall'art. 1526 c.c. nei leasing traslativi anteriori alla legge n. 124/2017; quanto all'incidentale, ha interpretato l'art. 19 del contratto nel senso che il concedente non deve avvantaggiarsi della vendita del bene e deve solo riconoscere all'utilizzatore quanto da questi già corrisposto, senza attribuire a quest'ultimo un diritto al saldo attivo del prezzo di realizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della concedente di leasing sia il ricorso incidentale dell'utilizzatrice, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva disposto la restituzione all'utilizzatrice delle somme da essa già versate sulla base della clausola contrattuale e della disciplina applicabile ai leasing anteriori alla legge n. 124/2017. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 19 del contratto di leasing
L'importo sopra indicato verrà DECURTATO in misura pari al presumibile valore di realizzo del bene ai sensi di una valutazione effettuata dalla concedente in base ai criteri oggettivi e verificabili
La clausola è stata letta nel senso che il ricavato della vendita del bene non attribuisce all'utilizzatrice un diritto al saldo positivo, ma serve a ridurre l'importo dovuto, impedendo alla concedente di avvantaggiarsi della vendita oltre quanto necessario a reintegrare le somme già corrisposte dall'utilizzatrice.
Per i contratti di leasing anteriori alla legge n. 124/2017, ove la risoluzione sia già intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c. secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017
La disciplina legislativa del leasing introdotta nel 2017 non ha efficacia retroattiva; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.
Il motivo incidentale è stato respinto perché la corte di merito si era comunque pronunciata sulla domanda come proposta, interpretando la clausola contrattuale nel senso corretto; non vi era omissione di pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che inserisce l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei leasing anteriori alla legge n. 124/2017, la disciplina sopravvenuta non si applica retroattivamente: per i contratti già risolti restano rilevanti le distinzioni elaborative tra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest'ultimo, l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.
- La clausola contrattuale che prevede la decurtazione del ricavato di realizzo del bene va interpretata in coerenza con la sua funzione di riequilibrio: il concedente non può trattenere un vantaggio eccedente rispetto a quanto dovuto, ma l'utilizzatore non acquisisce automaticamente il diritto al saldo attivo del prezzo di vendita.
- Il giudice non può imputare il ricavato della vendita a voci non domandate; la compensazione operata in sede giudiziale deve restare entro i limiti delle pretese effettivamente formulate in causa.
- Il motivo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondato quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, ancorché con un'interpretazione della clausola contrattuale diversa da quella sostenuta dalla parte ricorrente.
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