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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32440/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, i debitori esecutati hanno proposto opposizione dopo l'ordinanza di vendita, deducendo sia la nullità del pignoramento sia vizi relativi alla individuazione catastale dei beni pignorati. In primo grado il Tribunale aveva qualificato la doglianza sulla non corretta identificazione dei beni come opposizione all'esecuzione e aveva respinto gli altri motivi, dichiarando solo la carenza di legittimazione processuale della società procedente per uno dei crediti intervenuti. La Corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno denunciato: a) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, assumendo che la Corte si fosse limitata a riprodurre la motivazione di primo grado senza esaminare le censure; b) violazione degli artt. 115, 555 c.p.c. e 2826 e 2841 c.c., sostenendo che l'atto di pignoramento non consentisse l'esatta individuazione degli immobili perché fondato su schede catastali non aggiornate e che non vi fosse corrispondenza con i dati catastali riportati nell'ordinanza di vendita; c) lamentavano inoltre che la documentazione prodotta non sarebbe stata adeguatamente valutata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito preliminarmente che l'oggetto dell'opposizione originaria riguardava la validità dell'atto di pignoramento per la dedotta non corretta identificazione dei beni, non la regolarità dell'ordinanza di vendita; perciò ogni censura riferita a quest'ultima era inammissibile. Ha poi escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la Corte d'appello aveva svolto un autonomo accertamento di fatto sull'identificazione degli immobili, valorizzando le schede di accatastamento richiamate nel pignoramento, la continuità con i nuovi estremi catastali e la consulenza tecnica espletata in sede esecutiva. Ha inoltre ribadito che l'indicazione di dati catastali non aggiornati non vizia il pignoramento se non genera incertezza sull'identificazione fisica del bene e se vi è continuità tra vecchi e nuovi dati catastali. Le censure dei ricorrenti sono state quindi ritenute, in parte, inammissibili e, in parte, infondate. Conseguentemente, sono state poste a loro carico le spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    qualifica come opposizione agli atti esecutivi la contestazione relativa alla regolarità di uno degli atti del processo esecutivo, quale il pignoramento, e non alla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata

  • art. 615 c.p.c.

    non è la norma correttamente applicabile quando la doglianza riguarda la regolarità formale dell'atto esecutivo, ma il diritto di procedere a esecuzione forzata

  • art. 132 c.p.c., comma 4

    il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non quando il giudice d'appello esprima una motivazione autonoma e comprensibile

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato a sostegno del requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    il vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza può riguardare la motivazione solo nei limiti dell'inesistenza o apparenza della stessa

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è esclusa quando il giudice di merito fondi la decisione sulle prove ritualmente acquisite e non vi sia omesso esame di documenti decisivi

  • art. 555 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina del pignoramento immobiliare e ai requisiti di identificazione dei beni

  • art. 2826 c.c.

    richiamato in tema di identificazione catastale degli immobili oggetto di vincolo trascritto

  • art. 2841 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla identificazione e trascrizione immobiliare

  • art. 375 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in Cassazione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma che disciplina la trattazione camerale e il deposito di memoria

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La contestazione che investe la regolarità formale del pignoramento immobiliare, e in particolare la sua corretta identificazione oggettiva, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., salvo che si contesti il diritto sostanziale del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
  • Nel pignoramento immobiliare l'indicazione di dati catastali non ancora aggiornati non determina invalidità dell'atto se, considerato il contenuto complessivo dell'atto e la documentazione richiamata, non vi è incertezza sulla fisica individuazione del bene e sussiste continuità tra dati catastali precedenti e dati definitivi successivamente attribuiti.
  • La valutazione circa l'idoneità di eventuali inesattezze catastali a ingenerare incertezza sull'individuazione del bene pignorato è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non apparente.
  • Il vizio di motivazione denunciabile come nullità della sentenza ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o logicamente irriducibile; non è integrato dalla sola circostanza che il giudice d'appello richiami o condivida le argomentazioni del primo giudice, purché svolga una verifica autonoma delle questioni devolute.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; la doglianza è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa lettura della documentazione e degli accertamenti tecnici già esaminati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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