Cassazione Civile, Ordinanza n. 00666/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva rigettato l’appello avverso la decisione della CTP di Ravenna, a sua volta sfavorevole nei confronti di due avvisi di accertamento con recupero dell’IVA relativi agli anni 2009 e 2010. Il ricorso per cassazione era fondato su quattro motivi, ma nelle more del giudizio la società ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura agevolativa di definizione della lite prevista dall’art. 11 del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017, e ha quindi rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, senza risultare un formale diniego alla definizione della lite.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso dichiarata dalla società ricorrente, ritenendo applicabile la disciplina dell’attuale art. 390 c.p.c. e dell’art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese processuali, richiamando anche la previsione dell’art. 11, comma 10, del D.L. 50/2017, secondo cui, in caso di definizione della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
La procedura agevolativa di definizione della lite è stata richiamata come base della scelta della contribuente di estinguere il contenzioso; la Corte ne valorizza l’effetto sulla prosecuzione del giudizio e sulle spese.
Legge di conversione del D.L. 50/2017, richiamata come titolo della procedura di definizione agevolata invocata dalla ricorrente.
È stata applicata la disciplina vigente sulla rinuncia al ricorso, nel senso che non è richiesta notificazione alla controparte né il visto del suo difensore.
La rinuncia al ricorso ha consentito alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 6, L. 149/2022
Richiamato insieme alla successiva legge di bilancio come fonte della disciplina attuale della rinuncia al ricorso in cassazione.
Richiamata in quanto modificativa della disciplina applicabile alla rinuncia al ricorso.
art. 11, comma 10, D.L. 50/2017
È stato valorizzato per affermare che, in caso di definizione della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, giustificando la compensazione delle spese nel giudizio estinto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente effettuata dal difensore munito del relativo potere, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
- Nel regime vigente richiamato dalla Corte, la rinuncia al ricorso in cassazione non richiede notificazione alla controparte né il visto del difensore avversario.
- Se il contenzioso viene definito mediante procedura agevolativa fiscale e il ricorrente rinuncia al giudizio, la Corte può dichiarare l’estinzione e compensare le spese in coerenza con la disciplina speciale sulla definizione della lite.
- In presenza di rinuncia al ricorso, l’esame dei motivi di impugnazione resta assorbito e non viene svolto alcun scrutinio di merito.
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