Cassazione Penale, Sentenza n. 33080/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per associazione mafiosa (416-bis), trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio. I motivi: (1) tardiva trasmissione degli atti dalla Procura al Tribunale del riesame in relazione all'art. 309 cod.proc.pen. e all'art. 24 d.l. n.137/2020 (decorrere del termine dal deposito PEC il 22/10/2021 e non dal 23/10/2021); (2) inutilizzabilità per mancata trasmissione dei verbali illustrativi dell'interrogatorio del collaboratore D'Arrigo; (3) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul profilo dei gravi indizi per la veste di organizzatore e sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori; (4) carenza di motivazione circa l'interposizione fittizia e la prova del dolo specifico finalizzato ad eludere misure di prevenzione; (5) assenza di adeguata motivazione sull'autoriciclaggio; (6) infondatezza delle esigenze cautelari, con riferimento al tempo trascorso e alla mancata prova di pericolosità concreta.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, aspecificità e per proporre questioni non consentite in sede di legittimità. Sull'art. 309/d.l.137: la richiesta via PEC pervenuta fuori orario viene computata dal giorno di presa in carico/registrazione in cancelleria (giorno feriale successivo), per cui non sussiste tardività nella trasmissione degli atti. Sull'inutilizzabilità dei verbali illustrativi del collaboratore: tali verbali non sono tra gli atti obbligatori da trasmettere al riesame e, inoltre, il motivo è aspecifico perché non dimostra l'incidenza dell'eventuale esclusione di tale elemento sul complesso probatorio. I restanti motivi sono trattati come questioni di merito non rivedibili in cassazione; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi (intercettazioni, controlli su strada, dichiarazioni di più collaboratori, annotazioni di servizio) e le esigenze cautelari (persistenza di legami con il sodalizio, gravità dei fatti e pregiudizi). Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; disposizione di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (non comporta remissione in libertà).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10
Il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità procedente decorre, se la richiesta via PEC perviene oltre l'orario d'ufficio, dalla presa in carico/registrazione in cancelleria (giorno feriale successivo) e si computa senza tener conto del giorno iniziale
art. 24 decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (convertito)
Normativa emergenziale Covid-19 prevista per le modalità di presentazione delle istanze via PEC: ai fini del decorso dei termini processuali rileva la presa in carico da parte della cancelleria se la PEC perviene fuori orario
art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
Regola generale di computo dei termini processuali: il giorno iniziale non si conta nel computo quando previsto; utilizzata per spiegare il calcolo del termine a partire dalla registrazione
art. 16‑quater, comma 1, dl. 15/01/1991 n. 8
Riferimento normativo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sui termini per la tempestività: la Cassazione ricorda che, anche se dichiarazioni sono rese oltre i termini previsti per la collaborazione, esse possono comunque essere considerate ai fini cautelari
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, mancanza/insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti): la Corte rileva che molte censure erano aspecifiche o costituivano valutazioni di merito non sindacabili
Norme sui mezzi di prova e loro valutazione: richiamata rispetto alle doglianze sulla motivazione e sulla utilizzabilità delle dichiarazioni
Delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte conferma che il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base di intercettazioni, collaboratori e riscontri investigativi
Norma richiamata nella discussione sull'interposizione fittizia: la Corte rileva che la valutazione sulla sussistenza di duplice dimostrazione (riconducibilità dei beni e finalità elusiva) è questione di merito debitamente affrontata dal Tribunale
Norma sull'autoriciclaggio: la Corte ritiene che il Tribunale abbia motivato la sussistenza di indizi anche sulla base dell'assenza di redditi leciti e del reinvestimento nella attività imprenditoriale
art. 274, lett. c) e art. 275 c.p.p.
Norme sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi: richiamate nel controllo delle esigenze cautelari; la Corte conferma che la valutazione del Tribunale sulle esigenze cautelari è coerente e fondata su elementi concreti
art. 94, comma I‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sull'informazione al Direttore dell'Istituto penitenziario: prevista la trasmissione di copia del provvedimento quando la sentenza non comporta remissione in libertà
Massime di principio
- La presentazione via PEC fuori dall'orario d'ufficio produce gli effetti processuali dalla presa in carico/registrazione della cancelleria: il decorso dei termini non inizia al solo momento di invio telematico se questo avviene fuori orario
- I verbali illustrativi dell'attività dei collaboratori di giustizia non rientrano tra gli atti la cui trasmissione è obbligatoria al Tribunale del riesame; la loro mancata trasmissione non determina automaticamente inefficacia della misura cautelare
- In cassazione non è consentito un sindacato sul merito dei fatti o una diversa valutazione delle risultanze probatorie: sono ammissibili censure di diritto o di manifesta illogicità della motivazione, non valutazioni alternative degli elementi di prova
- Per lamentare l'inutilizzabilità di un elemento di prova in cassazione occorre spiegare specificamente l'incidenza che la sua esclusione avrebbe sul 'convincimento resistente' (ossia dimostrare che, espunto l'elemento, le residue prove non giustificano la decisione)
- Le questioni relative alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari richiedono una valutazione complessiva e motivata: il giudice di merito non è obbligato a menzionare ogni singolo elemento purché esponga quelli ritenuti essenziali e la logica del convincimento
- Le doglianze generiche o aspecifiche che eludono o ignorano la motivazione del giudice impugnato sono destinate all'inammissibilità: l'impugnazione deve confrontarsi direttamente e puntualmente con le ragioni date dal giudice di merito
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