Cassazione Civile, Ordinanza n. 25369/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
A seguito della notifica di un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 fondata su numerose cartelle esattoriali per crediti di diversa natura, il destinatario propose opposizione davanti al Giudice di pace deducendo la prescrizione dei crediti azionati. Il Tribunale, in appello, ritenne utilizzabili i documenti prodotti dall'agente della riscossione anche se depositati all'udienza di precisazione delle conclusioni e applicò l'art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011, qualificando implicitamente il termine ivi previsto come non perentorio. Con i ricorsi per cassazione, di identico contenuto, il ricorrente censurò tale impostazione sostenendo che la domanda andava qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., soggetta al rito ordinario e non al rito speciale del d.lgs. 150/2011, con conseguente erronea ammissione tardiva dei documenti. Il secondo motivo riproponeva la medesima censura sotto diversi profili.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento, essendo diretta a far valere la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo, fosse un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non una opposizione recuperatoria soggetta all'art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011. Ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che il termine ordinatorio non è liberamente violabile e che la sua eventuale proroga richiede i presupposti di cui all'art. 154 c.p.c., sicché non era corretta l'affermazione generale del Tribunale sull'assenza di preclusioni.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione costituiva l'atto impugnato; la controversia verteva sulla possibilità di opporsi deducendo l'estinzione del credito per prescrizione sopravvenuta.
L'opposizione diretta a far valere la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo integra un'opposizione all'esecuzione.
art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011
La disciplina sul termine per la produzione documentale non si applica alle opposizioni all'esecuzione non recuperatorie; si applica invece alle opposizioni avverso il verbale di accertamento di infrazioni stradali.
Il termine ordinatorio non è liberamente disatteso; può essere abbreviato o prorogato una sola volta, per giustificato motivo e su richiesta formulata prima della scadenza.
Richiamato solo per individuare il momento processuale oltre il quale, secondo il Tribunale, sarebbero stati tardivamente prodotti i documenti.
Massime di principio
- L'opposizione avverso un'intimazione di pagamento che deduca la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo è un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non un'opposizione recuperatoria soggetta al rito speciale del d.lgs. 150/2011.
- Quando la controversia non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011, non può applicarsi il relativo regime di produzione documentale tardiva.
- Il termine qualificato come ordinatorio non è privo di efficacia: la sua proroga o abbreviazione è ammessa solo nei limiti e con le condizioni previste dall'art. 154 c.p.c.; non è quindi corretto affermare in via assoluta che la sua violazione non produca alcuna conseguenza processuale.
- La deduzione della prescrizione sopravvenuta del credito iscritto a ruolo attiene al merito dell'esecuzione e va fatta valere con l'opposizione all'esecuzione, poiché incide sul diritto della parte istante di procedere a riscossione coattiva.
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