Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34406/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha rilevato l'assenza di motivazione circa la confisca della somma ricavata dalla vendita dei cuccioli, nonostante l'assoluzione irrevocabile dell'imputato; la misura di confisca appare quindi incompatibile con il dato processuale e con la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14 marzo 2022 che aveva disposto la confisca e la devoluzione all'Erario della somma ricavata dalla vendita dei 38 cuccioli di cane sequestrati nel corso del procedimento penale a carico del ricorrente. La difesa deduceva violazione degli artt. 4, commi 1 e 3, della legge n. 201/2010 e contestava la mancata considerazione del fatto che Li Berpolis era stato assolto con sentenza irrevocabile del 18 gennaio 2021 "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato", rendendo contraddittoria e ingiustificata l'affermazione che i cuccioli fossero stati illecitamente introdotti nello Stato; inoltre la richiesta di dissequestro era stata disattesa senza adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • legge n. 201 del 2010, art. 4, commi 1 e 3

    La norma, invocata dalla difesa, riguarda l'illecito contestato (introduzione di animali). La Corte ha ritenuto che, dopo l'assoluzione irrevocabile "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", la confisca della somma ricavata dai beni sequestrati richiedeva una motivazione specifica che collegasse la misura a profili diversi rispetto alla responsabilità penale (cosa non fornita). Di conseguenza la confisca non è stata considerata legittimamente fondata sulla norma così interpretata alla luce del caso concreto.

Massime di principio

  • Un'assoluzione irrevocabile con formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" indebolisce la base per misure di carattere sanzionatorio patrimoniale derivanti da quella stessa accusa; il giudice che disponga confische o devoluzioni deve motivare specificamente il nesso tra misura patrimoniale e condotta, anche se il procedimento penale è terminato con assoluzione.
  • La vendita di beni sequestrati e la devoluzione del ricavato all'Erario non sono automatiche: occorre verificare e motivare l'esistenza di un titolo per la confisca ovvero la persistente insussistenza di diritti del proprietario sui beni.
  • Se la difesa richiede il dissequestro dopo un'archiviazione o un'assoluzione, il giudice deve valutare concretamente i diritti di proprietà e dare adeguata motivazione in caso di diniego, altrimenti il provvedimento è annullabile per difetto di motivazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno impugnare le ordinanze esecutive che dispongono confisca o devoluzione quando manca una motivazione che colleghi la misura a fatti considerati penalmente illeciti; il rimedio più probabile è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio affinché la corte chiarisca il fondamento della misura patrimoniale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.