Cassazione Civile, Ordinanza n. 20105/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Un conduttore di un immobile ad uso diverso dall'abitazione, sito in Firenze, ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato a pagare ai locatori sia somme a titolo di risarcimento del danno per asserita violazione degli obblighi manutentivi alla riconsegna del bene, sia un'indennità per ritardata restituzione dell'immobile. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1590 e 2696 c.c., sostenendo che l'accoglimento della domanda risarcitoria fosse fondato su documenti prodotti unilateralmente dai locatori, contestati e non corroborati da altre prove. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione sull'indennità ex art. 1591 c.c., lamentando l'assenza di previa costituzione in mora e sostenendo che, con la riconsegna delle chiavi, l'indennità non fosse dovuta, anche perché non sarebbe stata provata l'incidenza dell'asportazione della conduttura interna dell'aria condizionata sulla tempistica delle riparazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la costituzione dei locatori intimati perché effettuata in forma irrituale e tardiva, mediante sola procura speciale e non mediante controricorso. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui sosteneva la necessità della costituzione in mora ai fini dell'indennità ex art. 1591 c.c., poiché tale indennità decorre per tutto il tempo in cui il conduttore permane nella detenzione del bene fino all'effettiva riconsegna; inammissibile nella parte in cui contestava l'accertamento di fatto della Corte d'appello, che aveva ritenuto non ancora reintegrata la piena disponibilità dell'immobile per la necessità di rimuovere l'impianto di areazione installato dal conduttore. Nessuna pronuncia sulle spese per l'inammissibilità della costituzione della parte intimata; disposto anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice di merito abbia attribuito a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge oppure abbia disatteso il principio del libero apprezzamento nei casi in cui è imposto un diverso criterio legale; non consente invece una nuova rivalutazione del materiale istruttorio.
È richiamato in relazione agli obblighi manutentivi del conduttore alla riconsegna del bene e alla pretesa risarcitoria per i danni arrecati all'immobile.
L'indennità per ritardata restituzione è dovuta per tutto il tempo in cui il conduttore permane nella detenzione dell'immobile fino all'effettiva riconsegna; non richiede la previa costituzione in mora del conduttore.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte tratta la censura come sostanzialmente diretta alla revisione del giudizio di fatto; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma.
È richiamato per affermare la tardività della costituzione degli intimati oltre il termine previsto per il controricorso.
art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c.
La costituzione mediante sola procura speciale non sostituisce il controricorso, che deve contenere l'esposizione delle ragioni di difesa contro i motivi del ricorso.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per incardinare le censure di violazione di legge, ma la Corte osserva che i motivi, pur formalmente qualificati come violazioni di legge, si risolvono in richieste di nuova valutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il rinvio al parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del fatto, poiché il sindacato di legittimità non si estende al riesame del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un regime legale di valutazione difforme da quello imposto dalla legge; non è deducibile per contestare la mera scelta delle prove ritenute più attendibili o decisive.
- In materia di locazione, l'indennità prevista dall'art. 1591 c.c. è dovuta fino all'effettiva riconsegna dell'immobile e non presuppone la costituzione in mora del conduttore.
- L'accertamento circa il momento in cui il locatore riacquista la piena disponibilità del bene, quando dipende dalla necessità di rimuovere opere o impianti introdotti dal conduttore, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta premessa giuridica.
- La costituzione in giudizio dell'intimato nel ricorso per cassazione richiede il deposito del controricorso nei termini e nelle forme di legge; la sola procura speciale, depositata tardivamente, non è sufficiente per una valida difesa nel giudizio di legittimità.
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