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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14490/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con la quale la Provincia di Verona aveva ingiunto il pagamento di euro 985.674 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 33, comma 2, della legge regionale Veneto n. 44/1982, contestando l'asportazione, da una cava, di 21.270 metri cubi di materiale roccioso calcareo che, secondo la ricorrente, era stato legittimamente escavato ma poi asportato dal perimetro della cava anziché destinato alle opere di ricomposizione ambientale previste dal progetto autorizzato. Le ricorrenti hanno sostenuto che la fattispecie non rientrava nella più grave ipotesi di "escavazione in difformità" sanzionata dal comma 2 dell'art. 33 e che la legge regionale n. 13/2018 (successiva ai fatti) era l'unica a prevedere espressamente la specifica fattispecie contestata. Hanno inoltre dedotto carenza di motivazione sulla determinazione quantitativa del materiale e del relativo quantum sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la violazione contestata rientra nella previsione dell'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 44/1982 (inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione) e che la sottrazione dal sito del materiale destinato alla ricomposizione ambientale integra una difformità rispetto all'autorizzazione, poiché rende irrealizzabile il progetto di ripristino e determina un'alterazione ambientale duratura. La Corte ha ritenuto correttamente determinato il volume mancante (richiamando planimetrie del progetto, verbali di sopralluogo e la consulenza tecnica di ufficio) e ha escluso il vizio di motivazione denunciato. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali in favore della Provincia di Verona, liquidate in euro 12.200, oltre accessori, e sussistono gli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13.

Norme richiamate

  • legge della Regione Veneto n. 44/1982 (Norme per la disciplina dell'attività di cava), art. 33, comma 2

    "inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione"

    La Corte ha interpretato il comma 2 come norma di tutela ampia, applicabile non solo all'estrazione eccedente i limiti quantitativi ma anche a qualsiasi difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione che produca alterazione ambientale permanente, includendo l'asportazione dal sito di materiale destinato alla ricomposizione ambientale.

  • legge della Regione Veneto n. 13/2018, art. 2, comma 2 e art. 28, commi 2 e 5

    "la coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili... e la ricomposizione ambientale della cava"

    La Corte ha ritenuto che la successiva legge regionale chiarisca e tipizzi condotte già suscettibili di sanzione ai sensi dell'art. 33/1982, confermando l'interpretazione estensiva secondo cui l'asportazione di materiale destinato al ripristino è sanzionabile.

  • legge n. 689/1981, art. 1

    Riferimento normativo richiamato in tema di sanzioni amministrative; la decisione non modifica il principio generale sull'irrogazione delle sanzioni amministrative ma applica la disciplina sanzionatoria regionale.

  • codice civile, art. 2729 c.c.

    Norma civile citata nel ricorso; non determinante per l'esito della decisione ma richiamata tra le norme prese in considerazione dalle parti.

  • codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.

    Norme processuali invocate per vizio di motivazione e falsa applicazione di legge; la Corte le ha esaminate rigettando i motivi per mancata fondatezza.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Richiamate in ordine all'obbligo processuale relativo al versamento di un ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti e alla liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • La violazione delle prescrizioni contenute in un provvedimento di autorizzazione alle coltivazioni di cava può essere sanzionata anche quando riguarda l'asportazione dal sito di materiale originariamente estratto se tale asportazione rende impossibile la ricomposizione ambientale: la fattispecie diventa difforme dall'autorizzazione per l'effetto sul ripristino ambientale.
  • L'art. 33 della legge regionale n. 44/1982 va interpretato in senso funzionale a tutela dell'assetto idrogeologico e geomorfologico: la sanzione più grave (sestuplo del valore commerciale) si applica non solo alla mera eccedenza quantitativa ma a tutte le difformità che determinano un'alterazione durevole dell'ambiente.
  • Per quantificare il materiale asportato e il consequenziale importo sanzionatorio è necessario il supporto di elementi tecnici (planimetrie del progetto, verbali di sopralluogo, consulenze tecniche) idonei a dimostrare il volume mancante e il nesso causale con l'impossibilità di eseguire il ripristino.
  • L'intervento normativo successivo (es. legge regionale n. 13/2018) che specifica fattispecie non contraddice ma conferma interpretazioni già possibili della norma previgente e non è di per sé sufficiente a escludere l'applicazione della disciplina anteriore ai fatti.
  • Le censure di carenza di motivazione sono superabili quando la corte abbia indicato i presupposti fattuali e le fonti tecniche su cui si è basata la valutazione; il mero dissenso sul presupposto giuridico non esime dal dimostrare un concreto vizio logico-argomentativo.

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