Cassazione Civile, Sentenza n. 14494/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava un'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio dei Monopoli (20/03/2019) che le aveva imposto il pagamento di €20.000 a titolo di sanzione amministrativa e la confisca di due personal computer, contestando la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 13.9.2012 n.158 (conv. con legge 8.11.2012 n.189) e dell'art. 1, comma 923, della legge n.208/2015. La ricorrente sosteneva che la norma non poteva essere applicata al caso di un internet point dove i clienti, in autonomia e con credenziali personali rilasciate dal concessionario, accedono ai siti di gioco; ha inoltre sollevato questioni di diritto europeo e costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato, assorbendo gli altri motivi. La Corte ha rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n.104/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n.158/2012 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n.208/2015 nella parte in cui prevedeva la sanzione di €20.000 per la mera messa a disposizione di apparecchiature. La Corte di cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata della Corte d'Appello, deciso nel merito e accolto l'opposizione proposta da F.Lli Gerardi, annullando l'ordinanza-ingiunzione (sanzione e confisca dei due PC). Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 3-quater, D.L. 13.9.2012, n.158 (conv. Legge 8.11.2012, n.189)
"qualsiasi specie di apparecchi videoterminali"
La norma vietava la messa a disposizione di apparecchiature idonee a collegarsi a siti di gioco online; la Corte d'Appello l'aveva interpretata in senso estensivo comprendendo anche i normali PC accessibili al pubblico, mentre la Corte Costituzionale l'ha ritenuta irragionevolmente ampia e costituzionalmente illegittima nella parte sanzionatoria.
art. 1, comma 923, legge n.208/2015
"sanzione amministrativa di euro ventimila"
Prevedeva la sanzione pecuniaria di €20.000 per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater; la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo nella parte in cui collegava la sanzione alla mera messa a disposizione di apparecchiature.
Norma generale sulle sanzioni amministrative: richiamata nel motivo di ricorso per la valutazione della corretta applicazione delle sanzioni amministrative; la Cassazione ha però deciso in funzione della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259 (art. 3) e D.Lgs. 28 maggio 2012, n.70 (art. 2, comma 1)
Richiamati nella censura per questioni di diritto delle comunicazioni elettroniche e per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; la Cassazione ha assorbito tali questioni dopo aver accolto il motivo principale e dopo la decisione della Corte Costituzionale.
Direttiva 98/34/CE e Direttiva 2015/1535/UE
Richiamate nella censura relativa all'inopponibilità della norma nazionale per violazione delle procedure di notifica tecnica; la questione non è stata definitiva per la prevalenza della declaratoria di incostituzionalità.
Costituzione italiana (art. 3 e principi di ragionevolezza, nonché artt. 25, 41, 42, 117) e strumenti sovranazionali (Art.1 Prot. addiz. CEDU; artt.16 e 17 CDFUE)
La Corte Costituzionale ha fondato l'illegittimità della norma sul principio di ragionevolezza (art.3 Cost.), sul bilanciamento tra tutela della salute e libertà di impresa e sul rispetto dei diritti fondamentali sanciti anche a livello sovranazionale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla proporzionalità delle restrizioni al mercato dei servizi di gioco.
Massime di principio
- Una norma che vieti "qualsiasi" apparecchiatura capace di collegarsi a giochi online può essere ritenuta incostituzionale se la sanzione colpisce indifferentemente condotte di diverso disvalore (destinazione occasionale vs. esclusiva) senza adeguato bilanciamento tra tutela della salute e libertà di impresa.
- La mera messa a disposizione di computer generici in un esercizio pubblico non è necessariamente sanzionabile se non è dimostrato il concreto utilizzo degli stessi per il gioco illecito o l'intenzione di agevolarlo; è rilevante la prova dell'effettivo utilizzizzo e delle misure tecniche/organizzative esistenti.
- Le misure restrittive in materia di giochi online devono rispettare il principio di proporzionalità: lo Stato può limitare la prestazione di servizi per motivi di tutela della salute e ordine pubblico, ma le restrizioni devono essere efficaci e non sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito.
- In presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria, le sanzioni amministrative e le misure accessorie adottate sulla base di quella norma possono essere annullate, con possibile effetto ex tunc; chi agisce in situazioni analoghe può ottenere l'annullamento degli atti che si fondano sulla norma invalida.
- Per gli operatori che vogliano limitare i rischi di contestazioni: introdurre misure tecniche (filtri, blocchi a siti di gioco), clausole contrattuali e procedure di controllo dell'accesso, documentare l'assenza di finalità di agevolare il gioco e adottare adeguata compliance normativa può ridurre l'esposizione sanzionatoria.
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