Cassazione Penale, Ordinanza n. 07138/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la condanna dei ricorrenti per il reato contestato. Ha inoltre posto a loro carico le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dalla Corte d'appello per indebita percezione del reddito di cittadinanza, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18/06/2024. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione dell'art. 5 c.p. per asserita ignoranza inevitabile della legge penale, sostenendo di non avere compreso i presupposti per l'erogazione del beneficio anche per difficoltà linguistiche; 2) deduzione dell'avvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e della conseguente abrogazione della fattispecie incriminatrice; 3) contestazione della previsione del requisito della residenza decennale in Italia per asserito contrasto con la normativa europea; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che la Corte territoriale aveva accertato una residenza in Italia da soli 5 o 6 anni, che non risultava provato che i ricorrenti avessero posto in essere tutte le iniziative necessarie per conoscere la disciplina applicabile, che l'eventuale contrasto con il diritto europeo non incideva sulla vigenza della norma, e che l'abrogazione del reato non aveva efficacia retroattiva per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina previgente. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la motivazione di merito è ritenuta congrua perché fondata sugli importi percepiti e sulla durata della percezione del beneficio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice riferita all'indebita percezione del reddito di cittadinanza; la Corte ne afferma la perdurante applicabilità ai fatti commessi nel periodo di vigenza della disciplina, nonostante la successiva abrogazione.
L'ignoranza della legge penale è scusabile solo se inevitabile; non basta un comportamento meramente passivo, occorrendo che l'agente abbia fatto tutto il possibile per conformarsi alla norma e per informarsi correttamente.
La regola della lex mitior viene derogata dalla disciplina abrogativa speciale che conserva la punibilità per i fatti commessi entro il termine finale di efficacia della previgente fattispecie.
La particolare tenuità del fatto è insindacabilmente negabile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua, logicamente coerente e basata su elementi quali importi non minimali e durata protratta della percezione del beneficio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha disposto l'abrogazione, dal 01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 D.L. 4/2019, facendo salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina.
art. 8 D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85
Nuova incriminazione relativa ai benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza, richiamata per spiegare il coordinamento temporale della disciplina abrogativa.
Massime di principio
- L'ignoranza della legge penale può escludere la colpevolezza solo se sia inevitabile e l'agente dimostri di avere attivato tutte le iniziative ragionevolmente esigibili per conoscere il precetto; non è sufficiente la mera passività o l'allegazione di difficoltà linguistiche.
- La successiva abrogazione di una fattispecie incriminatrice non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole quando il legislatore abbia espressamente conservato la punibilità dei fatti commessi nel periodo di vigenza della norma previgente.
- Il contrasto di una disciplina nazionale con il diritto eurounitario, quando non sia accompagnato da una pronuncia che ne elimini l'efficacia, non incide di per sé sulla vigenza della norma penale applicabile ai fatti commessi durante la sua operatività.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incensurabile in cassazione se il giudice di merito la esclude con motivazione congrua e non manifestamente illogica, specie quando il fatto presenti un apprezzabile disvalore per entità economica e durata della condotta.
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