Sentenza del 17/06/2015 n. 12530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa all’accertamento IRPEG e ILOR per il 1993. Con il primo motivo ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente considerato integralmente esenti gli interessi attivi derivanti da titoli di Stato emessi anteriormente al 20 settembre 1986, senza applicare i limiti quantitativi previsti per la deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative. Con il secondo motivo ha contestato l’esclusione dall’ILOR dei redditi immobiliari, sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto provare i presupposti dell’assoggettamento all’ICI. Con il terzo motivo ha denunciato un’insufficiente motivazione sulla natura dei beni e dei redditi immobiliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che la mera data anteriore di emissione dei titoli non determina un’esenzione generale degli interessi attivi: occorre verificare il rapporto quantitativo tra interessi attivi esenti, interessi passivi e ulteriori costi deducibili. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo. In particolare, ha confermato che l’esclusione dall’ILOR dei redditi di fabbricati opera, per il 1993, indipendentemente dal fatto che gli immobili siano strumentali, locati o posseduti da una società commerciale, in quanto mira a evitare la doppia imposizione ICI-ILOR. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, comma 3, TUIR
Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private [...] gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.
L’esenzione degli interessi attivi non opera isolatamente: la deducibilità degli interessi passivi deve essere ridotta in proporzione agli interessi e proventi esenti conseguiti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5-bis, TUIR
Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui all'art. 63, comma 3 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi.
Quando gli interessi attivi esenti eccedono gli interessi passivi, anche le ulteriori spese e componenti negativi possono risultare indeducibili fino a concorrenza dell’eccedenza.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 4
Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione.
Per il 1993, i redditi dei fabbricati sono esclusi dall’ILOR a prescindere dalla loro destinazione, dalla locazione e dalla natura del soggetto proprietario, per evitare la sovrapposizione tra ICI e ILOR.
Chi invoca un beneficio fiscale deve provare i fatti costitutivi del beneficio, compresi, in linea generale, l’ammontare dei redditi e l’effettivo assoggettamento all’altra imposta. Tuttavia, nel caso concreto, la censura dell’Ufficio non ha superato gli ulteriori limiti di ammissibilità rilevati dalla Corte.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione.
Massime di principio
- L’esenzione fiscale di un provento non comporta automaticamente l’integrale deducibilità dei costi collegati: occorre applicare i meccanismi di correlazione e proporzionalità previsti dalla legge vigente nel periodo d’imposta.
- Per determinare la base imponibile, la data o la natura esente del titolo non è sufficiente; devono essere verificati anche gli importi degli interessi attivi esenti, degli interessi passivi e delle altre spese deducibili.
- Quando una norma esclude dall’ILOR i redditi immobiliari già soggetti a ICI, l’esclusione può riguardare gli immobili indipendentemente dall’uso, dalla locazione, dalla strumentalità e dal fatto che il proprietario sia una società commerciale.
- Il divieto di doppia imposizione tra ICI e ILOR opera con riferimento allo stesso reddito immobiliare e allo stesso periodo temporale.
- In Cassazione non è sufficiente contestare una sola motivazione della sentenza se essa è sorretta anche da altre ragioni autonome non impugnate: la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
- Il giudice di legittimità non può introdurre per la prima volta un accertamento di fatto non adeguatamente discusso e provato nei precedenti gradi di giudizio.
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