Cassazione Civile, Ordinanza n. 11570/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente con mansioni di autista aveva agito per ottenere somme che assumeva dovute per l'attività svolta su corse superiori a 50 km e per il mancato godimento dei riposi previsti dai turni nei diversi anni, chiedendo anche il ricalcolo del trattamento di fine rapporto in conseguenza della maggiore retribuzione asseritamente spettante nel periodo 1.1.2001-30.9.2007. I giudici di merito avevano rigettato le domande ritenendo che il credito fosse prescritto e qualificando la pretesa come retributiva, non risarcitoria. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina nazionale e comunitaria sui riposi (L. n. 138/1958; L. n. 303/1975; Reg. CEE n. 3820/1985 e succ. mod., Reg. CEE n. 561/2006), nonché degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., sostenendo che la domanda fosse in realtà di natura risarcitoria per danno derivante da attività lavorativa continuativa e usurante, e che la Corte territoriale avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato qualificando erroneamente la causa petendi e il petitum come richiesta di differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non investisse un'omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma contestasse solo l'interpretazione della domanda e della causa petendi compiuta dai giudici di merito; tale apprezzamento è di fatto e, in sede di legittimità, è censurabile solo per vizio motivazionale nei limiti consentiti. La Corte ha quindi condiviso la valutazione della Corte d'appello, secondo cui la pretesa aveva natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente applicazione della prescrizione ex art. 2948 c.c. e non dell'art. 14 del CCNL 1976 invocato, che riguardava un'ipotesi diversa (mancato godimento nell'anno solare di un numero di riposi inferiore a 52). Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, con attribuzione ai procuratori antistatari, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formalmente proposto come violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale; tuttavia, la Corte ha rilevato che la doglianza investiva in realtà l'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito.
La Corte ha distinto il vizio di omessa pronuncia dal diverso vizio di erronea interpretazione della domanda, affermando che solo nel primo caso è configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 36 Cost.
È stata invocata dal ricorrente a sostegno della tesi della natura risarcitoria della pretesa; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo corretta la qualificazione retributiva data dai giudici di merito.
È stata richiamata dal ricorrente in relazione al diritto ai riposi; la Corte ha ritenuto che la disciplina richiamata non mutasse la natura retributiva della domanda come accertata nel merito.
La Corte ha confermato l'applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti qualificati come retributivi.
art. 14 del CCNL 1976
È stato ritenuto non invocabile nel caso concreto perché disciplinava una fattispecie diversa, ossia il mancato godimento nell'anno solare di un numero di riposi inferiore a 52.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 138/1958
Richiamata dal ricorrente nel quadro normativo sui riposi dei conducenti, ma non ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento.
Richiamata dal ricorrente nel quadro normativo sui riposi dei conducenti, ma non ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento.
Reg. CEE n. 3820/1985
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina europea sui tempi di guida e riposo.
Reg. CEE n. 561/2006
Richiamato dal ricorrente come normativa europea succeduta al Reg. CEE n. 3820/1985 in materia di riposi e guida.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato presuppone un effettivo vizio di omessa pronuncia; se la doglianza riguarda invece l'interpretazione della domanda e della sua causa petendi, si tratta di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- La qualificazione della domanda in termini retributivi o risarcitori dipende dall'esame del petitum e della causa petendi così come emergono dagli atti, e tale qualificazione, se sorretta da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge sostanziale.
- Quando il credito azionato è qualificato come retributivo, ad esso si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; non può essere invocata una diversa disciplina prevista per ipotesi contrattuali differenti.
- La richiamata disciplina collettiva o normativa sui riposi può essere applicata solo se la fattispecie concreta rientra esattamente nel suo ambito oggettivo; l'invocazione di una norma per un'ipotesi diversa è inidonea a fondare la cassazione della decisione di merito.
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