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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13344/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 11/07/2022 per plurimi motivi: contestazione della lettura e interpretazione delle intercettazioni telefoniche e ambientali; dedotto travisamento della prova; contestazione della configurazione della partecipazione ad associazioni finalizzate al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) e dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; censura sull'applicazione di aggravanti (es. art. 80 d.P.R. 309/1990; art. 61 n.11-quater c.p.) e di recidiva (art. 99 c.p.); richiesta di riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e/o premiali (art. 74, comma 7); vizi di calcolo nella commisurazione della pena (ridocezione del terzo per il rito abbreviato nel caso di Bronte); richieste di riconoscimento della continuazione con pregresse condanne; rilevate irregolarità procedurali, e in un caso (Lo Verso) rinunzia all'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in massima parte infondati o inammissibili i ricorsi in quanto attengono a valutazioni di merito (soprattutto sulla interpretazione delle intercettazioni e sul quadro probatorio confermato da numerosi riscontri: tabulati, sms, sequestri, pedinamenti e arresti). Decisioni principali: a) annullamento parziale per Giallombardo Giuseppe limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto; b) rettificazione diretta dall'alto per errore di calcolo nella misura della pena di Bronte Giuseppe, rideterminata in anni 10, mesi 11 e giorni 10 di reclusione; c) dichiarata l'inammissibilità per rinuncia del ricorso di Lo Verso e condanna alle spese e ammenda di euro 1.500; d) inammissibilità dei ricorsi degli altri impugnanti, con condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sono altresì state confermate nella sostanza le valutazioni di merito sulla sussistenza delle associazioni dedite al narcotraffico, sull'insussistenza di alcune aggravanti dichiarate in primo grado e sulla non applicabilità della lieve entità quando ricorrono continuità, rilevanti quantità e pluralità di destinatari; è stata ritenuta insussistente l'attenuante premiale ove le ammissioni non apportavano contributo utile alle indagini.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    art. 73, comma 1; art. 73, comma 5

    La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di lieve entità del comma 5 quando emergono non occasionalità, entità non irrilevante delle cessioni, pluralità di destinatari e serialità dell'attività; pertanto valutazioni sulla gravità/serialità sono rilevanti e di merito

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    art. 74, comma 4; art. 74, comma 7

    Esclusa l'aggravante dell'associazione armata (comma 4) per i gruppi contestati; il comma 7 (attenuante premiale) non è riconosciuto se le ammissioni non forniscono contributo aggiuntivo utile alle indagini

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    L'aggravante dell'ingente quantità è stata ritenuta applicabile ove analisi tecniche e sequestri dimostrino quantitativi rilevanti; i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'applicazione

  • Codice penale

    art. 61, n. 11-quater; art. 99, comma 4; art. 386

    Art. 61 n.11-quater (circostanza soggettiva) è stata esclusa per la maggior parte dei concorrenti e limitata a singoli soggetti; art. 99 comma 4 (recidiva reiterata e qualificata) applicata ove sussistono numerosi precedenti e latitanza; art. 386 (concorso nel reato di procurata evasione) è stato ritenuto provato per specifiche condotte

  • Codice di procedura penale

    art. 649; art. 619, comma 2

    Art. 649 (eccezioni di improcedibilità) è stata rigettata alla luce della valutazione fattuale che ha dimostrato ripetizione delle condotte oltre il singolo episodio; art. 619 comma 2 circoscrive il potere della Cassazione di correggere errori materiali, consentendo la rettifica del calcolo della pena senza annullamento

  • D.P.R. 309/1990

    Utilizzata per motivare il ritiro della patente quale misura accessoria per mitigare rischio di recidiva, quando la pericolosità sociale è dimostrata

Massime di principio

  • Le censure fondate principalmente sulla rivalutazione delle prove di fatto (es. interpretazione delle intercettazioni) sono, di norma, inammissibili in Cassazione se il giudice di merito ha adeguatamente motivato: la critica deve affrontare profili di diritto e non limitarsi a riproporre contestazioni di merito.
  • L'uso di linguaggio criptico nelle intercettazioni non preclude la valenza probatoria se il giudice di merito dimostra coerenti decodificazioni supportate da riscontri (sequestri, tabulati, pedinamenti, arresti).
  • La causa di lieve entità ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è esclusa se le condotte sono sistematiche, non occasionali, o riguardano quantitativi rilevanti, pluralità di acquirenti o varietà di sostanze.
  • Le attenuanti premiali o generiche possono essere negate se le ammissioni non apportano contributi utili alle indagini o non emergono elementi positivi contrari alla gravità e serialità dei fatti.
  • La qualificazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un complessivo riscontro tra intercettazioni, ruoli operativi, risorse (magazzini, corrieri) e sequestri: la sussistenza di un'organizzazione stabile è valutazione di merito.
  • La Cassazione può rettificare errori materiali di calcolo della pena senza annullare la sentenza (art. 619 c.p.p.), ma non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto congruamente motivate.
  • La continuazione con pregresse condanne richiede che sia identificabile un medesimo programma criminoso; un ampio intervallo temporale può escludere la continuazione e far prevalere la nozione di scelta di vita delinquenziale.
  • La rinuncia all'impugnazione determina inammissibilità del ricorso e può comportare condanne per spese e ammende; quindi la decisione di rinunciare ha conseguenze processuali immediate.

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