Cassazione Civile, Ordinanza n. 34622/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un contributo in conto capitale di importo rilevante, erogato in via provvisoria dal Ministero dell'Industria con decreto del 30 giugno 1997 e in parte versato nell'anno d'imposta 1999, perché non era stato imputato al conto economico tra le sopravvenienze attive. La CTP aveva confermato la ripresa fiscale ma annullato le sanzioni, ritenendo sussistente incertezza normativa. La CTR aveva poi accolto l'appello incidentale della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 21 della L. n. 449/1997 e 88 TUIR, sostenendo che il contributo dovesse concorrere al reddito secondo il principio di competenza economica e non secondo quello di cassa, e che la condizione apposta alla definitività del contributo avesse natura risolutiva e non sospensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR aveva applicato il principio per cui costituiscono sopravvenienze attive tassabili, secondo il criterio di cassa, soltanto i contributi in conto capitale destinati non a specifici investimenti ma all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa; quando invece il contributo è finalizzato all'acquisto di beni ammortizzabili specifici, l'imprenditore può scegliere se portarlo in detrazione dal costo del bene, con conseguente riduzione delle quote di ammortamento, oppure ammortizzare al lordo e far concorrere il contributo al reddito tramite quote di risconto. La censura dell'Agenzia, incentrata sulla natura della condizione di definitività del contributo, è stata ritenuta estranea alla motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'amministrazione è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per il regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia come base normativa per la tassazione del contributo; la Corte non entra nel merito della sua portata perché il motivo è inammissibile per difetto di correlazione con la ratio decidendi
richiamato dall'Agenzia; la Corte non ne fa applicazione diretta nel giudizio di legittimità, limitandosi a rilevare che la censura non si confronta con la motivazione della CTR
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non si applica all'Amministrazione dello Stato, poiché operante il meccanismo della prenotazione a debito
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale disposizione che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. n. 21438/2021
citata come conferma dell'orientamento secondo cui i contributi in conto capitale destinati a beni ammortizzabili possono essere trattati con imputazione al costo del bene o al lordo tramite risconti
Cass. n. 1778/2016
richiamata per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare argomentazioni astratte o a richiamare precedenti senza smentire il fondamento concreto della decisione di merito.
- I contributi in conto capitale sono tassabili come sopravvenienze attive, secondo il criterio di cassa, solo se destinati a rafforzare i mezzi patrimoniali dell'impresa; se invece sono finalizzati all'acquisto di specifici beni ammortizzabili, il contribuente può scegliere tra la detrazione del contributo dal costo del bene, con riduzione degli ammortamenti, e l'ammortamento al lordo con imputazione del contributo a risconto.
- La deduzione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle Amministrazioni dello Stato che beneficiano della prenotazione a debito.
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