Cassazione Civile, Ordinanza n. 27069/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cointestatari)
La controversia
La controversia nasceva dal decesso della titolare di un libretto di deposito nominativo cointestato con altri soggetti, con giacenza di circa 100.000 euro. L'erede universale della defunta sosteneva che il rapporto fosse stato alimentato esclusivamente con somme appartenenti alla de cuius, e che quindi dovesse essere superata la presunzione di pari appartenenza delle somme tra cointestatari, con conseguente diritto alla restituzione dell'intera giacenza. I convenuti e poi resistenti eccepivano invece che non fosse stata fornita prova dell'esclusiva provenienza delle somme dal patrimonio della defunta e che, pertanto, i rapporti interni dovessero reggersi sulla presunzione di quote uguali. In ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione degli artt. 1854 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello negato rilievo alla mancata prova di un apporto patrimoniale dei convenuti e alla circostanza che i versamenti fossero stati effettuati solo dalla de cuius; violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa considerazione delle condizioni patrimoniali della defunta; violazione degli artt. 113, 114 e 115 c.p.c. per non avere attribuito decisivo rilievo alla somma di 30.000 euro ricavata dalla vendita di un immobile della defunta; nonché censura sulle spese ex art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata solo parziale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca erroneamente l'onere probatorio, mentre nella specie i giudici di merito avevano correttamente posto a carico dell'erede la prova dell'esclusiva pertinenza delle somme alla de cuius. Ha inoltre chiarito che la mera circostanza che i versamenti siano stati materialmente eseguiti dalla sola cointestataria defunta non basta a superare la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, c.c., occorrendo la prova che il denaro versato fosse esclusivamente suo. Le prove valorizzate dal giudice di merito, comprese la residenza all'estero degli altri cointestatari e il successivo versamento di importi non coincidenti e temporalmente distanti rispetto alla vendita di un immobile, non erano sindacabili in cassazione. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle spese, poiché la scelta di compensare solo in parte le spese in presenza di soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che nei rapporti interni tra cointestatari di un rapporto bancario la norma disciplina i rapporti con la banca, non la ripartizione interna delle somme.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice altera la ripartizione dell'onere della prova; non ricorre quando il giudice si limita a valutare le prove e ritenga non assolto l'onere probatorio.
La violazione non può essere dedotta per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre; ciò attiene alla valutazione del materiale istruttorio.
La violazione sussiste solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o disconosce espressamente/implicitamente la regola di decisione sulle prove dedotte; non basta una diversa valutazione delle prove offerte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non era deducibile nel caso di specie per la preclusione derivante dalla disciplina richiamata dalla Corte.
Richiamato per escludere la possibilità di dedurre il vizio motivazionale nei termini prospettati.
Nei rapporti interni tra cointestatari di un conto o libretto, debiti e crediti si presumono divisi in quote uguali salvo prova contraria; la presunzione è superabile solo dimostrando l'esclusiva pertinenza delle somme a uno dei contitolari.
La regolazione delle spese in caso di soccombenza reciproca è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può compensarle in tutto o in parte nei limiti consentiti dalla norma vigente.
Usato come parametro del criterio di causalità nella regolazione delle spese di lite.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, che impone l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione del ricavato della vendita del bene, senza accoglimento.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione del ricavato della vendita del bene, senza accoglimento.
Massime di principio
- Nei rapporti interni tra cointestatari di un libretto o conto bancario, la presunzione di pari quota opera salvo prova contraria, ma la prova contraria deve riguardare l'esclusiva pertinenza delle somme a uno solo dei contitolari, non la sola circostanza materiale che il versamento sia stato eseguito da lui.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova; non sussiste quando il giudice ritenga semplicemente non raggiunta la prova richiesta dalla parte onerata.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere fatta valere per censurare la valutazione comparativa delle prove svolta dal giudice di merito, poiché tale apprezzamento resta insindacabile in cassazione salvo ipotesi di utilizzo di prove non dedotte o di radicale travisamento del paradigma legale.
- Per superare la presunzione di contitolarità delle somme è necessario dimostrare il titolo di provenienza del denaro e la sua esclusiva appartenenza al versante, non essendo sufficiente una generica capacità patrimoniale del soggetto che ha eseguito il versamento.
- In presenza di soccombenza reciproca, la compensazione totale o parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio di causalità e del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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