Cassazione Civile, Ordinanza n. 30379/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal mancato rimborso, da parte di una cooperativa di credito, del valore nominale di azioni detenute da un ex socio, comprensivo del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione. L’ex socio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 750,00 quale sovrapprezzo relativo a 250 azioni; la cooperativa aveva proposto opposizione eccependo, tra l’altro, l’incompetenza per materia del giudice di pace per asserita competenza della sezione specializzata in materia di impresa e negando comunque il diritto al rimborso del sovrapprezzo sulla base dello statuto sociale. Il Giudice di pace aveva dichiarato improcedibile l’opposizione per mancata partecipazione personale delle parti alla mediazione obbligatoria. Il Tribunale, in appello, ha riformato la decisione: ha ritenuto valida la partecipazione alla mediazione per tramite dei difensori muniti di procura sostanziale; ha affermato che, anche ove il giudice di pace fosse stato incompetente, il giudice d’appello avrebbe dovuto trattenere la causa e deciderla nel merito; e ha accolto l’opposizione della cooperativa, interpretando l’art. 15 dello statuto nel senso che il rimborso del sovrapprezzo al socio receduto o escluso è escluso se, dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio di scioglimento del rapporto, risulti l’utilizzo delle riserve a copertura di perdite. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 113, 339 c.p.c. e 1342 c.c., sostenendo che la sentenza del giudice di pace fosse decisoria secondo equità e quindi impugnabile solo con ricorso per cassazione, non con appello, poiché la controversia non riguardava un contratto concluso mediante moduli o formulari; 2) violazione dell’art. 8 d.lgs. 28/2010 e dell’art. 83 c.p.c., lamentando che la mediazione non poteva essere validamente svolta tramite il solo difensore con procura alle liti e che occorreva una procura speciale sostanziale specifica, non bastando quella rilasciata agli avvocati; 3) violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo ed erronea interpretazione dell’art. 15 dello statuto sociale, assumendo che mancasse il bilancio dell’esercizio 2014 e che la banca non avesse provato in modo sufficiente l’effettivo utilizzo del sovrapprezzo a copertura delle perdite. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione di merito sulla qualificazione del contratto; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché, pur richiamando corretti principi sulla necessità della procura sostanziale per farsi sostituire in mediazione, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione dell’atto di procura compiuta dal giudice di merito; il terzo è stato ritenuto inammissibile per commistione di censure eterogenee ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per improprio uso degli artt. 2697 e 116 c.p.c. e per richiesta, in sostanza, di un nuovo esame del materiale probatorio e dell’interpretazione dello statuto. Il ricorso è stato dunque respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l’esito sfavorevole per l’ex socio, che è stato condannato alle spese di legittimità in favore della cooperativa di credito. La decisione ha ribadito che: la censura sulla natura equitativa della sentenza di pace non era adeguatamente dedotta né autosufficiente; in mediazione la parte può farsi sostituire dal difensore solo con procura sostanziale, ma la valutazione della specifica procura spetta al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione; le doglianze sull’interpretazione dello statuto e sulla prova del mancato diritto al rimborso erano formulate in modo promiscuo, attingendo simultaneamente a vizi di violazione di legge e di motivazione, e miravano in realtà a un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove. Sono stati inoltre dichiarati sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il richiamo alla decisione secondo equità richiede la ricorrenza dei presupposti di legge; la censura proposta non era però autosufficiente e mirava a una rivalutazione del merito.
La sentenza del giudice di pace è appellabile o impugnabile con ricorso per cassazione a seconda che sia stata resa secondo equità nei casi previsti; nel caso concreto la Corte ha escluso che la questione fosse stata validamente e specificamente prospettata.
La qualificazione del contratto come contratto concluso mediante moduli o formulari non può essere contestata in cassazione chiedendo una diversa valutazione di merito, se non deducendo un inesatto governo dei criteri ermeneutici.
Nella mediazione obbligatoria la parte può essere sostituita, anche dal difensore, ma deve conferirgli una procura sostanziale specifica per partecipare al procedimento in sua vece.
La procura alle liti, anche se ampia, non coincide di per sé con la procura sostanziale richiesta per la partecipazione sostitutiva alla mediazione.
art. 15 dello statuto sociale
Il diritto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo, per il socio receduto o escluso, è escluso/diminuito in presenza di utilizzo delle riserve per copertura di perdite risultanti dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio di scioglimento del rapporto.
La violazione della norma sull’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando la censura contesta l’apprezzamento dell’esito della prova.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è utilizzabile per rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio.
È inammissibile la commistione, nello stesso motivo, di censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale quando non siano chiaramente separabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la censura sulla natura della decisione di primo grado deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente affermare in modo generico che la sentenza sia stata resa secondo equità, occorrendo allegare tutti i presupposti rilevanti e la loro deduzione nel giudizio di merito.
- La qualificazione di un contratto o di una clausola negoziale è questione di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei criteri legali di interpretazione, non per ottenere una nuova valutazione del contenuto dell’atto o delle prove.
- Nel procedimento di mediazione obbligatoria la parte può farsi sostituire anche dal difensore, ma la sostituzione richiede una procura sostanziale specifica e distinta dalla procura alle liti; tuttavia, se il giudice di merito interpreta la procura come conferente poteri sostanziali, la relativa censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione dell’atto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo violazione di legge, omesso esame di fatto e vizio motivazionale senza consentire di distinguere chiaramente le singole censure.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice sbagli l’allocazione dell’onere della prova; non quando si contesti l’apprezzamento del materiale probatorio o l’esito dell’istruttoria.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur in presenza di una regola legale diversa; non è uno strumento per sollecitare un nuovo esame delle risultanze istruttorie.
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