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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28164/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto delle richieste di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale ordinario e terapeutico ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. e art. 94 d.P.R. 309/1990; semilibertà; detenzione domiciliare) per tre censure: 1) omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza camerale, con riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., avendo eletto domicilio diverso da quello in cui il decreto è stato trasmesso; 2) violazione dell'art. 94 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione per omessa considerazione della certificazione del SerD (prodotta in udienza) attestante l'adesione a un programma di osservazione e valutazione con colloqui e accertamenti tossicologici; 3) violazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e vizio di motivazione per mancata valutazione completa degli elementi e per non aver disposto l'osservazione della personalità tramite l'Uepe ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, Ord. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente gli altri. Ha accertato l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza nel luogo eletto dal condannato, richiamando la giurisprudenza che equipara il decreto di fissazione dell'udienza camerale alla citazione e afferma che l'omessa notifica integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio. In caso di diffusione del provvedimento va omessa l'indicazione delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Prevede le nullità di ordine generale; la Corte interpreta l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale come causa di nullità assoluta ai sensi di questa norma

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Connessa all'art. 178; la Corte conferma che l'omessa notifica integra la nullità prevista da questa disposizione

  • art. 47 Ord. pen. (legge 16 luglio 1975 n. 354)

    Norma sulle misure alternative (affidamento in prova); il ricorso contestava la valutazione compiuta dal Tribunale in relazione all'applicabilità di tali misure

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Disposizioni integrative relative alle misure alternative e all'esame della personalità; il ricorrente lamentava la mancata richiesta di osservazione da parte dell'Uepe ai sensi di questa normativa

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    Regola gli interventi per i soggetti tossicodipendenti nel procedimento per misure alternative; la parte riteneva che la certificazione del SerD dovesse essere valutata e tenuta in considerazione

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ordina che in caso di diffusione del provvedimento vadano omessi i dati identificativi

Massime di principio

  • L'omessa notificazione al domicilio eletto del decreto di fissazione dell'udienza camerale integra una nullità assoluta: procedure decisionali che privano il condannato della possibilità di intervenire comportano annullamento dell'atto finale e rinvio.
  • Chi richiede misure alternative deve curare la corretta elezione di domicilio e la prova dell'avvenuta notifica; la trasmissione al luogo errato (es. UNEP di altra sede) può vanificare il procedimento.
  • Documentazione sanitaria (es. certificazione SerD) prodotta in giudizio deve essere valutata e motivatamente accantonata, altrimenti può costituire motivo di censura per vizio di motivazione; se le informazioni fornite non sono ritenute sufficienti, il giudice dovrebbe valutare l'opportunità di accertamenti officiosi o rinvio per acquisire elementi integrativi.
  • Prima di rigettare misure alternative, il Tribunale dovrebbe considerare l'osservazione della personalità tramite l'Uepe quando previsto (art. 47 e 47-ter), o motivare adeguatamente la mancata richiesta, tenendo conto della condotta nell'anno precedente.
  • I vizi procedurali gravi (notifica, competenza, ecc.) possono assorbire questioni di merito: anche se il merito dell'istanza è discutibile, un errore formale può determinare l'annullamento e il nuovo esame del procedimento.

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