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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02407/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un imprenditore individuale, gestore di una depositeria giudiziaria di autoveicoli, aveva chiesto il pagamento delle indennità maturate per l'attività di custodia svolta per conto dell'Amministrazione dell'interno per un lungo periodo. La Prefettura aveva rifiutato il pagamento richiamando un'informativa antimafia emessa anni prima e notificata solo successivamente, ritenendo sussistente il pericolo di permeabilità alla criminalità organizzata. L'interessato aveva impugnato l'informativa antimafia davanti al giudice amministrativo, deducendo l'erroneità della valutazione prefettizia, anche alla luce delle assoluzioni penali ottenute e dell'insussistenza di condanne per altri addebiti. Il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo formalmente qualificato come difetto ed eccesso di potere giurisdizionale e erronea/contraddittoria motivazione, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe travalicato i limiti esterni della giurisdizione rivalutando in senso sfavorevole elementi già vagliati dal giudice penale, non valorizzando adeguatamente le assoluzioni penali e considerando circostanze reputate penalmente insufficienti a dimostrare la contiguità mafiosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, mirassero in realtà a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia e sulla sussistenza del rischio di infiltrazione criminale. Secondo la Corte, il sindacato sulle modalità con cui il Consiglio di Stato ha motivato o apprezzato gli elementi istruttori non integra una questione di giurisdizione, né può essere veicolato come eccesso di potere giurisdizionale. La denuncia di insufficienza della motivazione o di asserita violazione del giudicato penale è stata considerata estranea ai limiti esterni della giurisdizione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 83 e 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamati come base normativa dell'informativa antimafia; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma li considera il presupposto del provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione.

  • art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 159/2011

    È richiamato dal Consiglio di Stato per affermare che l'effetto interdittivo antimafia impediva all'interessato di pretendere il pagamento da parte della pubblica amministrazione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    È la base della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione la censura che, sotto l'apparente deduzione di eccesso di potere giurisdizionale, miri in realtà a contestare la correttezza della motivazione o della valutazione di merito compiuta dal giudice amministrativo sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è limitato alle sole questioni di giurisdizione in senso proprio; non è ammissibile trasformarlo in un controllo sull'esattezza dell'accertamento fattuale, sulla sufficienza della motivazione o sull'apprezzamento degli elementi istruttori.
  • L'asserita mancata valorizzazione di una sentenza penale di assoluzione o la diversa lettura di elementi già scrutinati in sede penale non costituiscono, di per sé, violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma attengono al merito della decisione amministrativa.
  • Quando il giudice amministrativo si limita a verificare la legittimità dell'informativa antimafia e a valutare la presenza di elementi sintomatico-presuntivi del rischio di infiltrazione criminale, non sostituisce la propria volontà a quella dell'amministrazione e non travalica la giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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