Cassazione Civile, Ordinanza n. 29922/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU per l'anno 2011 relativo a un centro commerciale integrato. La società contribuente, già parte di precedenti giudizi e destinataria della pretesa tributaria, sosteneva di non essere il soggetto passivo/gestore dei servizi comuni del centro. Dopo un precedente rinvio della Corte di cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva nuovamente respinto l'appello della contribuente, ritenendo dai contratti di affitto di ramo d'azienda che essa fosse incaricata della gestione del complesso e che gli affittuari corrispondessero somme a rimborso dei servizi di gestione. Con il primo motivo la ricorrente denunciava errata valutazione delle prove e dei contratti, oltre alla violazione dell'art. 63, comma 3, d.lgs. 507/1993, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse esaminato correttamente i documenti indicati nell'ordinanza rescindente. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 384 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, lamentando che la CTR avesse attribuito la qualifica di gestore senza adeguata disamina logico-giuridica. Con il terzo motivo invocava la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che fosse onere dell'ente impositore dimostrare la correttezza della quantificazione delle superfici poste a base dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, tutti i motivi. Ha affermato che il giudice di rinvio si è attenuto al decisum rescindente e ha motivato congruamente il proprio convincimento sulla base dei contratti prodotti, dai quali emergevano il preambolo che qualificava un gestore incaricato dalla società proprietaria e la previsione di somme a rimborso per i servizi di gestione. Ha quindi ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 63, comma 3, d.lgs. 507/1993, secondo cui, nei centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa, e ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR individuato con sufficiente base probatoria il presupposto della responsabilità solidale. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
«nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori»
Nei centri commerciali integrati il gestore dei servizi comuni non è il soggetto passivo principale del tributo, ma è responsabile in solido per il pagamento della TARSU insieme ai singoli occupanti o detentori dei locali in uso esclusivo.
La regola sull'onere della prova è stata correttamente applicata poiché, una volta valorizzati gli elementi documentali dai quali risultava la gestione dei servizi comuni, non era necessario porre ulteriori oneri probatori in capo all'ente impositore oltre quelli già assolti.
Il giudice di rinvio deve attenersi al decisum della Corte di cassazione e può riesaminare i fatti nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente; la censura di sua infedele esecuzione integra error in procedendo solo se il giudice ecceda tali limiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto e i presupposti fattuali vincolanti fissati dalla sentenza rescindente, ma può rivalutare gli elementi di fatto non definitivamente cristallizzati, purché resti nei limiti del devoluto.
- La censura di violazione del decisum rescindente si configura come error in procedendo e consente alla Cassazione un controllo pieno sulla corretta esecuzione dei compiti affidati al giudice di rinvio.
- Ai fini della TARSU nei centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni risponde in solido del tributo; la sua individuazione può desumersi da clausole contrattuali che evidenzino incarico gestionale e ribaltamento dei relativi costi sugli affittuari.
- Quando il giudice di merito fonda la qualificazione del soggetto passivo o responsabile su un insieme coerente di clausole contrattuali e indici documentali significativi, la motivazione è insindacabile in cassazione se non presenta vizi giuridicamente rilevanti.
- L'onere della prova è correttamente assolto se gli elementi documentali prodotti consentono di ricostruire il presupposto impositivo o la responsabilità solidale, senza che sia richiesta una dimostrazione ulteriore priva di base nelle emergenze di causa.
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