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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29842/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello per eccessiva severità della pena: si denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p., per mancata e/o insufficiente motivazione sui parametri adottati nella determinazione della pena. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito si fosse limitato a formule di stile senza indicare realmente i criteri valutativi e che fosse possibile infliggere una sanzione meno afflittiva e più aderente al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque motivato la quantificazione della pena, valorizzando negativamente la personalità dell'imputato in presenza di plurime condanne e del fatto che fosse già noto alle forze dell'ordine intervenute dopo il tentativo di furto in abitazione. Pertanto le censure attengono a valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello aveva riformato la sentenza del Tribunale di Trapani assolvendo Giacalone dal reato indicato sub b) "per non aver commesso il fatto" e rideterminando la pena (mesi otto di arresto e euro 1.000 di ammenda) per la residua contestazione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come parametro di censura per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché la critica riguardava valutazioni di merito e non una mancanza assoluta di motivazione prevista dalla norma.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena; il ricorrente lamentava la mancata indicazione dei parametri. La Corte di Cassazione ha però ritenuto che il giudice di merito avesse effettivamente considerato i parametri rilevanti (in particolare la personalità e le precedenti condanne).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al limite di sintesi nella esposizione del motivo e alla facoltà di sintetizzare le censure in sede di decisione della Corte di legittimità; la motivazione della sentenza impugnata è stata valutata nel suo complesso, pur se stringata.

  • artt. 56 e 110 cod. pen.

    Richiamati tra le fattispecie contestate (tentativo e concorso di reati). Non sono al centro del motivo di cassazione relativo alla determinazione della pena.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Riferimento alla contestazione di furto in abitazione; la Corte d'appello ha assolto l'imputato per talune contestazioni collegandole alla formula "per non aver commesso il fatto".

  • art. 625, comma 1, nn. 2) e 5) cod. pen.

    Aggravanti contestate in relazione al reato di furto; menzionate nell'atto di impugnazione ma non decisive ai fini dell'odierno giudizio di legittimità sulla determinazione della pena.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma collegata alla residua contestazione per la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena; è stata confermata la valutazione di merito sul punto.

Massime di principio

  • In Cassazione i vizi relativi alla determinazione della pena sono inammissibili se si risolvono in puri apprezzamenti di merito: bisogna dimostrare carenza assoluta o illogicità della motivazione.
  • La citazione degli elementi che hanno inciso sulla quantificazione (es. personalità, precedenti, comportamento dopo il fatto) anche se sintetica può essere sufficiente: serve che emerga il concreto criterio applicato ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Per impugnare con successo la misura della pena in Cassazione è necessario evidenziare omissioni o contraddizioni nella motivazione, non il semplice dissenso circa la valutazione dei fatti.
  • Una sentenza di merito che riferisca la presenza di plurime condanne pregresse e di comportamenti che denotano pericolosità può legittimamente adottare una pena più severa, purché tali elementi siano richiamati nella motivazione.
  • Il rigetto del ricorso per inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e possibile condanna a favore della Cassa delle ammende.

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